COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 26 del 29/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGION

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 26 del 29/10/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI

018 Stagione Sportiva 2009/10 Reclamo A.S.D. Terranuovese Squalifica Del Calciatore

Gennari Guido Per 6 Gg. (C.U. N° 10 Del 30\9\2009)

Propone rituale reclamo l’A.S.D. Terranuovese avverso la sanzione in oggetto comminata dal

G.S.T. di Arezzo con la seguente motivazione: “Espulso per condotta violenta e offensiva verso un

calciatore avversario, mentre usciva dal terreno di giuoco offendeva il D.G.”.

La reclamante chiede una riduzione della sanzione, conferma la veridicità di quanto riportato nel

rapporto arbitrale almeno in relazione alla prima parte della motivazione ammettendo la condotta

violenta e offensiva nei confronti dell’avversario, contesta invece la seconda parte della

motivazione negando che il calciatore abbia offeso il D.G., ma affermando che le eventuali frasi

offensive sarebbero state rivolte al calcatore avversario col quale ancora stava “battibeccando,

ritiene pertanto la sanzione incongrua.

Osserva la C.D. come i fatti in esame non siano in discussione avendoli ammessi la stessa

reclamante anche nella parte in cui si contesta la decisione.

Infatti che il calciatore abbia continuato ad offendere è ammesso, si contesta che il destinatario

delle offese sia stato l’arbitro.

Quest’ultimo, sentito come prassi, ha reso supplemento di rapporto col quale ribadisce che il

destinatario della frase offensiva accompagnata da gesto inequivocabile fosse proprio il D.G.

medesimo.

Esaminando la sanzione sotto il profilo della quantificazione effettuata dal primo giudice, va

affermato come la medisima sia stata esattamente quantificata.

Il primo fatto addebitato al calciatore, ossia la condotta violenta, si è esplicitato nel tirare uno

schiaffo ed ad offendere un avversario dopo aver subito un fallo di gioco.

E’ indubbio che tale comportamento abbia palesato una condotta non regolamentare e violenta,

orbene il C.G.S. prevede, in assenza di conseguenze lesive, una sanzione minima di tre giornate

di squalifica che posso essere aggravate o dalle modalità.

Nel caso di specie la modalità (uno schiaffo) è evidentemente esplicativa di una grave condotta

violenta (specie per un giovane calciatore) e per di più è accompagnata da un comportamento non

regolamentare suppletivo come l’offesa, tali comportamenti possono essere sanzionati con quattro

giornate.

Il successivo comportamento del calciatore, ingiurioso nei confronti del D.G. che lo stava

espellendo deve essere sanzionato con ulteriori due giornate.

La sanzione irrogata appare pertanto ben commisurata alla gravità del comportamento del

calciatore e va confermata.

P.Q.M.

La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.

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