COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 19/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 29 del 19/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

025 stagione sportiva 2009/10. Reclamo della società ATLETICO SAN CASSIANO A VICO avverso la decisione del G.S .di Lucca che ha squalificato i calciatori Baccili Stefano fino al 04.04.2010 e Menesini Eugenio fino al 04.05.2010 ,il massaggiatore Pelosi Andrea fino al 04.12.2009 nonché avverso l’ammenda di Euro 700,00. C.U .n .14 bis del 05.10.2009.

La Società Atletico San Cassiano a Vico ,con rituale e tempestivo gravame ,adiva questa C.D.T .contestando le decisioni del G.S .,adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della stessa società ,con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell’incontro casalingo disputato ,in data 3/10/2009 ,contro la Società San Macario Serchio.

Il G.S .motivava così le proprie decisioni:

AMMENDA ALLA SOCIETA’ Atletico San Cassiano a Vico DI Euro 700,00

“Per persone estranee nel recinto spogliatoi.”

squalifica di Baccili Stefano fino al 4/07/2010.

“Protestava ad una decisione del D.G .spingendolo con le mani .Lo toccava ripetute volte sul petto con le mani offendendolo .Tenendogli il braccio verso il basso ostacolava con una mano l'arbitro nell'estrarre il cartellino dalla tasca.”

squalifica di Menesini Eugenio fino al 30/06/2011.

“Per aver colpito il D.G .con uno scappellotto alla nuca senza causargli conseguenze se non un lieve fastidio successivo nella zona colpita .Alla notifica lo offendeva.”

squalifica di Pelosi Andrea fino al 30/11/2009

“A fine gara entrava indebitamente nello spogliatoio dell'arbitro tenendo un comportamento minatorio invitandolo a non trascrivere i provvedimenti nei confronti dei propri calciatori .Con atteggiamento altezzoso offendeva il D.G.”

La Società reclamante contesta recisamente i fatti dedotti in motivazione affermando che l'ammenda non troverebbe alcuna giustificazione poiché le persone non autorizzate segnalate dal D.G .sarebbero solo gli addetti agli impianti tecnici ed idraulici del campo.

La sanzione applicata al Presidente Pelosi che nel corso della gara ricopriva anche il ruolo di massaggiatore appare ,ad opinione della difesa ,eccessiva rispetto ai fatti commessi e comunque sproporzionata rispetto ai dettami di cui all'art .19 del Codice di Giustizia Sportiva; lo stesso tipo di censura viene inoltre dedotto nei confronti delle decisioni del G.S .con riferimento alle posizioni del Sig .Baccilli e del Sig .Menesini .

Nello specifico si eccepisce che i limiti edittali minimi contenuti nella norma di riferimento sono riferibili solo ad ipotesi di violenza assolutamente assenti in tutti i fatti dedotti nelle motivazioni del Giudice di prime cure; infatti la difesa ,pur ammettendo implicitamente che possano esservi stati eccessi meramente verbali ,eccepisce l'insussistenza di qualsivoglia gesto violento e le intemperanze sarebbero attribuibili alla concitazione della gara e non a reali intenzioni lesive di soggetti che si limitavano ad esprimere ,in maniera veemente e poco ortodossa ,la loro disapprovazione su alcune scelte tecniche.

L'assenza ,all'interno del Codice di Giustizia Sportiva ,di specifiche ipotesi che espressamente stabiliscano squalifiche di tale gravità induce la difesa a ritenerne l'inapplicabilità nella fattispecie concreta che risulterebbe attenuata dal fatto che tutte le reazioni furono originate da una decisione arbitrale che stabiliva l'espulsione di un giocatore e la concessione di un rigore agli avversari.

Evidenziando la correttezza della società ,da sempre esente da qualsivoglia censura disciplinare ,il reclamo insiste nella rivalutazione delle violazioni per l'eventuale riforma e comunque per una riduzione delle squalifiche comminate.

All’udienza del 13 novembre 2009 veniva ascoltato il Sig .Andrea Pelosi assistito dal suo legale di fiducia ,Avv .Cristina Martinelli del foro di Lucca; entrambi ,dopo aver avuto contezza del supplemento al rapporto di gara espressamente richiesto dalla C.D.T .,argomentavano in modo garbato e preciso tutti i punti dedotti nel reclamo ,deducevano alcune contraddizioni presenti sul rapporto di gara e provvedevano infine a documentare il contratto che legava i tecnici presenti all'interno dell'impianto.

Concludevano pertanto per una riduzione delle squalifiche e dell'ammenda irrogata.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Preliminarmente deve osservarsi che il reclamo ,pur recando le firme dei singoli tesserati squalificati ,per quanto attiene l'ammenda deve essere considerato inammissibile in quanto sottoscritto dal Presidente - Pelosi Andrea - che al momento della firma era comunque oggetto di squalifica.

Per quanto attiene al rapporto di gara deve rilevarsi che è scritto in una grafia talmente brutta da renderlo quasi illeggibile tanto da costringere la Commissione (come precedentemente da parte del Giudice di primo grado) ad una certosina opera di ricostruzione delle singole frasi; a tal proposito si evidenzia che i verbali di gara devono necessariamente essere valutati dalla giustizia sportiva e pertanto dovrebbero essere scritti in modo da poter essere adeguatamente compresi da parte di chi ha un successivo onere di verifica.

In ogni caso ,terminata l'opera di “traduzione” (probabilmente l'uso dello stampatello avrebbe potuto aiutare) ,ad avviso di quest'organo giudicante l'arbitro descrive compiutamente le singole condotte che appaiono assolutamente gravi e censurabili.

Sono dunque prive di pregio le difese proposte tese a negare ovvero ridimensionare quanto descritto dall'ufficiale di gara e peraltro il D.G .conferma nel supplemento (fortunatamente redatto a macchina) quanto avvenuto ,specificando ancora gli avvenimenti precedentemente descritti.

Nessun rilievo può essere dato al fatto che esistano limiti edittali minimi inferiori alle squalifiche in concreto irrogate perché ,come è evidente ,le condotte riportate risultano oggettivamente gravi e parzialmente riconducibili a veri e propri atti di violenza nei confronti del D.G.; da sempre ,azioni anche solo potenzialmente lesive ,vengono sanzionate con squalifiche di alcuni mesi specialmente se perpetrate da dirigenti che avrebbero ,al contrario ,il compito di vigilare sugli impeti agonistici dei propri calciatori.

I fatti dedotti segnalano intollerabili eccessi verbali che si sono poi sostanziati in vere e proprie aggressioni fisiche od in tentativi parzialmente riusciti da parte dei tesserati e pertanto le sanzioni inflitte dal G.S .appaiono congrue alle condotte illecite correttamente individuate ad eccezione della posizione del Sig .Pelosi.

Il Presidente Pelosi ,pur avendo tenuto un atteggiamento provocatorio e scorretto - basti pensare all'ingresso non autorizzato all'interno dello spogliatoio o alle accuse di incompetenza rivolte al D.G .- non ha mai tenuto una condotta nemmeno potenzialmente aggressiva ed il tono di alcune affermazioni non sembra dotato di particolare offensività: “Ma cosa ha fatto? Si rende conto? Usi un po' di clemenza ,non scriva cose inesatte!”.

Alcune contraddizioni contenute nel reclamo (“Mi invitava gentilmente con fare minatorio...”) unite ad un corretto contegno processuale impongono una rivalutazione della sanzione applicata.

P.Q.M.

La C.D.T .- dichiarata l'inammissibilità del reclamo per quanto concerne l'ammenda irrogata - in parziale riforma delle decisioni del G.S .squalifica del Presidente Pelosi Andrea fino al 13/11/2009 anziché fino al 4/12/2009.

Respinge nel resto il reclamo ed ordina la restituzione della relativa tassa.

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