COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 26/11/2009 Delibera della Commissione Disciplinare 047 Stagione sportiva 2009/10.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 30 del 26/11/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

047 Stagione sportiva 2009/10. Reclamo della A.S.D. Venturina Calcio avverso esito gara Venturina Calcio – Vada del 10.10.2009. C.U. n, 17 del 21.10.2009 del G.S. di Livorno.

Il G.S. di Livorno con provvedimento ampiamente motivato, assegnava la vittoria alla società Vada con il risultato di 3-0 con riferimento alla gara in epigrafe.

Con tempestivo reclamo, la società Venturina Calcio chiede a questa Commissione di valutare diversamente gli eventi e richiede l’assegnazione della vittoria “a tavolino”.

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Trattandosi di esito gara, il reclamo deve essere inviato contestualmente alla controparte dandone prova all’Organo giudicante (art. 33 comma 5 Codice Giustizia Sportiva ). Nel caso che occupa, la società Venturina Calcio ha omesso tale incombenza avendo inviato la comunicazione alla società controparte solo in data 14.11.2009, dopo la richiesta della segreteria della Commissione ( fax ore 17.32 del 13/11/09), impedendo di fatto il diritto alla difesa alla società Vada.

P.Q.M.

La C.D.T dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l’incameramento della tassa relativa.

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