COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGO

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

066 stagione sportiva 2009/2010  Oggetto: Reclamo dell’A.D. Union Team Chimera Arezzo avverso la squalifica del calciatore Angiolini Matteo per cinque gare (C.U. n. 29 del 19/11/2009)

Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al giocatore per i comportamenti tenuti durante l’incontro esterno disputatosi, in data 15/11/2009, tra l'Unione Sportiva Torrita A.S.D. - Serre e la ricorrente: “Si rendeva colpevole di condotta violenta verso un calciatore avversario al quale provocava conseguenze”.

Avverso tale decisione l'A.D. Union Team Chimera Arezzo proponeva rituale reclamo nell’interesse del proprio calciatore contestando la dinamica dei fatti ed eccependo l'inesistenza dell'atto violento; il giocatore si sarebbe solo difeso dai colpi che numerosi avversari, circondandolo, gli avrebbero inferto come risposta ad una presunta simulazione.

Anche a voler ipotizzare la sussistenza di una qualsivoglia reazione il reclamo evidenzia che la condotta dell'Angiolini, dalla quale è derivata una limitatissima conseguenza fisica che non ha impedito all'avversario di concludere la gara, era scevra da qualsiasi volontà lesiva e comunque finalizzata alla sola difesa interposta per tutelarsi adeguatamente dalla contestuale aggressione.

All'udienza dell'11 dicembre 2009 il Presidente dalla Società ed il calciatore (firmatario del reclamo), resi edotti del supplemento arbitrale espressamente richiesto da quest’organo giudicante, iteravano le censure mosse nell'atto di impugnazione e, pur criticando la reazione scomposta del giocatore, sottolineavano con forza la “provocazione” subita ed il necessario tentativo di difesa perpetrate nell'assenza di qualsiasi volontà lesiva.

Ad avviso di questa C.D.T. il reclamo merita parziale accoglimento.

L'arbitro nel supplemento conferma l'attribuibilità all'Angiolini del gesto violento smentendo che tale reazione possa essere frutto di una scomposta difesa; il calciatore si sarebbe rialzato immediatamente dopo il fallo e avrebbe “poggiato” la propria mano all'altezza della bocca dell'avversario spingendolo contemporaneamente con violenza.

Occorre però rilevare che, pur alla presenza di un comportamento oggettivamente censurabile da parte del giocatore, le controdeduzioni fornite dal D.G. configurano un quadro parzialmente diverso da quello presente nell'originario rapporto con riferimento all'atto violento che, nel primo documento, veniva così descritto: “colpiva con la mano al volto”.

Nel supplemento invece l'attributo sembra invece ancorato alla contestuale spinta definita come “violenta”.

L'art. 19 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva recita:

Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

a) [...]

b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.

c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).

Nel caso in esame il G.S.T. aveva correttamente individuato l'applicabilità dell'ipotesi di cui al punto c) ritenendo che il colpo “violento” al viso, associato alle conseguenze prodotte, integrasse la fattispecie dedotta.

In realtà le puntuali e dettagliate specificazioni del D.G. (smentendo le tesi difensive che ipotizzavano una limitata partecipazione visiva del medesimo ai fatti narrati) hanno permesso di comprendere che la violenza fu esercitata - nell'ambito di una reazione definita comunque “rabbiosa” - con riferimento alla sola spinta.

Tale specificazione, sconosciuta al Giudice di prime cure, appare difficilmente compatibile alla “particolare gravità” richiesta dall'art. 19 comma 4 lettera c) C.G.S. dovendosi rilevare che le conseguenze del gesto (limitata fuoriuscita di sangue dal naso) risultano ancorate ad una azione lesiva che non appare connotata da particolare aggressività.

Il gesto deve essere certamente sanzionato in quanto potenzialmente lesivo ma non si ravvede nell’episodio, anche con riferimento alle dichiarazioni successivamente acquisite al fascicolo, quell’intensità del dolo che poteva apparire dalla prima ricostruzione.

Risultano dunque parzialmente fondate le censure mosse con riferimento ad una condotta che sembra tracciare, anche alla luce del successivo supplemento, una situazione di fatto meno grave, anche sotto il profilo psicologico, da quella inizialmente descritta.

In ragione di tali rilievi la C.D.T. ritiene che la relativa squalifica possa essere, seppur minimamente, ridimensionata.

p.q.m.

La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo riducendo la squalifica inflitta al calciatore Angiolini Matteo per quattro giornate anziché cinque.

Dispone la restituzione della relativa tassa.

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