COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECO

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

071 stagione sportiva 2009/2010 Reclamo della U.S.D. Gambassi Terme avverso la decisione del G.S che ha squalificato il calciatore Masini Enrico fino all’11/01/2010.  C.U. n.30 del 26/11/2009.

Quasi sul finire della gara, ASD Radda – USD Gambassi Terme, valevole per il campionato di seconda categoria, il calciatore in oggetto si avvicinava con fare minaccioso al D.G., toccandogli il naso con il proprio e rivolgendogli frase irriguardosa. Per tale comportamento veniva sanzionato con una squalifica fino all’11/01/2010.

Avverso il provvedimento del G.S. propone ricorso la società del Gambassi Terme. Quest’ultima si lamenta dell’eccessiva severità del provvedimento preso nei confronti del suo tesserato. Infatti la reclamante, pur ammettendo i fatti contestati al calciatore, afferma che il contatto con l’arbitro è stato puramente casuale, dovuto alla concitazione del momento, avendo subito una rete chiaramente irregolare. Inoltre la reclamante sottolinea come il comportamento del tesserato in questione sia stato oggetto di censura da parte della stessa società, con applicazione di una sanzione disciplinare.

Questa C.D. esaminati gli atti, ritiene di dover confermare la sanzione emanata dal G.S. Ritenuto comprovati i fatti contestati al calciatore, pur apprezzando il comportamento tenuto dalla società sia in sede processuale che in ambito disciplinare, la sanzione del G.S. appare equa rispetto ai medesimi. Infatti una squalifica di 1 mese e mezzo, in presenza di un contatto fisico con il D.G.,  non può certamente qualificarsi come eccessivamente affittiva nei confronti del giocatore in questione.

  P.Q.M.

Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa. 

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