COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CA

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

Comunicato Ufficiale N. 33 del 17/12/2009

Delibera della Commissione Disciplinare

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

44/ stagione sportiva 2009/2010: reclamo proposto in proprio del Signor Roggio Salvatore, dirigente dello Juventus Club di Viareggio, che impugna la delibera del G.S. di Lucca il quale gli ha inflitto la squalifica fino al 28/10/2014.

(C.U. n. 18/2009)

Il dirigente sopra indicato, che nella gara Piano di Conca – Juventus Club Viareggio disputata in data 24/10/2009 quale gara valida per il campionato di terza categoria rivestiva la qualifica di dirigente accompagnatore, è stato inibito per cinque anni con la motivazione : “ A fine gara dava uno schiaffo nel viso al D.G. facendolo cadere per terra causandogli dolore per circa quindici minuti. Di poi lo offendeva”.

Il provvedimento è stato impugnato nei modi e nei termini di rito dall’interessato il quale contesta i fatti affermando in particolare che il suo gesto sia consistito in un “lieve tocco” e che il D.G. si sia gettato in terra assumendo di essere stato colpito al viso.

Afferma di aver tenuto un comportamento ”eccessivamente veemente” e di aver presentato all’arbitro rimostranze esclusivamente verbali e chiede l’annullamento della sanzione o comunque la sua riforma.

L’acquisizione del supplemento del  rapporto arbitrale consente al giudicante di rilevare quanto segue.

Non può essere messo in dubbio quanto affermato dal D.G. in ordine all’essere stato colpito con uno schiaffo e di essere caduto in terra, mentre qualche perplessità sorge in ordine alla durata del dolore quantificata in quindici minuti. Un colpo di una così forte violenza, tale da farlo cadere a terra e avergli causato un dolore che si protraeva per quindici minuti non può non aver lasciato alcuna traccia sulla guancia.

Il colpo peraltro non ha indotto l’arbitro a ricorrere ad alcuna cura fisica né, tanto meno, a chiedere una refertazione sanitaria.

In ogni caso il Roggio ha posto in essere un vero e proprio atto di violenza fisica che deve essere opportunamente sanzionato.

Sotto tale aspetto il provvedimento impugnato è del tutto fondato e quindi indenne da censura per cui esso deve essere esaminato esclusivamente con riferimento alla entità della sanzione da irrogare.

La C.D., a tal proposito, richiama le proprie precedenti decisioni in tema di violenza fisica con le quali ha sempre precisato che l’entità delle sanzioni riferite a tali atti deve essere graduato, a seconda dei casi, anche sotto il profilo delle conseguenze patite dal soggetto aggredito e con riferimento al massimo della pena ove previsto.

L’art 19, articolo 3, del C.G.S. stabilisce che la durata della sanzione prevista dalla lettera h del precedente articolo 2 “…… non può superare la durata di cinque anni…”.

E’ quindi a tale limite, a prescindere dalla eventuale radiazione, che il giudice deve fare riferimento nel determinare la sanzione.

Nel caso di specie l’atto di violenza, pur con qualche perplessità in ordine alle modalità di svolgimento (vedasi la descrizione della denuncia fatta ai CC di cui peraltro non si rinviene traccia negli atti), è, senza ombra di dubbio avvenuto, ma da esso il D.G. non ha avuto alcuna conseguenza fisica all’infuori – per esclusiva affermazione del diretto interessato – di un dolore protrattosi per un certo tempo

Con riferimento a quanto fin qui osservato la sanzione inflitta deve essere riconsiderata.

P.Q.M.

la C.D.T.T. delibera di infliggere al dirigente dello Juventus Club Viareggio la sanzione della inibizione per anni 3 (tre).Dispone la restituzione della tassa.

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