COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 38 del 16/10/2009 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale TERZA CATEGORIA NEL R
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 38 del 16/10/2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – A.S.D. IKUVIUM - IN RIFERIMENTO ALLA GARA :
IKUVIUM / COSTACCIARO DISPUTATA IL 26.09.2009 A GUBBIO(PG), AVVERSO LA DECISIONE DEL
GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.08 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA
DATATO 01.10.2009 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE GHIRELLI ROBERTO PER TRE GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 15.10.2009, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti motivi : annullamento
della sanzione o richiesta di riduzione della medesima.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro.
motivi della decisione
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Il direttore di gara ha precisato a questa Commissione che il comportamento posto in essere dal
calciatore Ghirelli Roberto non ha determinato il nascere di una vera e propria rissa, essendosi
concretizzato in uno spintonamento reciproco con un giocatore avversario, subito sedato anche in
conseguenza dell’intervento di altri calciatori.
L’arbitro ha altresì precisato che in seguito all’espulsione il Ghirelli è uscito dal terreno di gioco
senza protestare.
Ciò posto, la Commissione ritiene equo contenere in due giornate di squalifica la sanzione inflitta
al suddetto giocatore.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce a 2 giornate di squalifica la sanzione inflitta al
giocatore Ghirelli Roberto.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.