COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Gara: A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA – A.S.

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 38 del 14 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Gara: A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA - A.S. ROBUR OSTUNI del 13 Dicembre 2009. (Reclamo della A.C. TAF

CEGLIE MESSAPICA in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della

società per il risultato della gara, penalizzazione di n. 1 punto in classifica, ammenda € 100,00, squalifica

calciatori PASTORE Antonio, ALBANESE Leonardo e ALTAVILLA Oronzo e inibizione allenatore PUTIGNANO

Vincenzo di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 17 Dicembre 2009 della Delegazione

Provinciale di Brindisi).

-  Esaminati gli atti ufficiali;

-  letto il reclamo a margine citato;

-  esperite indagini;

-  sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

-  ritenuto che quanto dedotto dalla reclamante in ordine all’annullamento della punizione sportiva della perdita

della gara, della penalizzazione di n. 1 punto in classifica e della sanzione dell’ammenda non ha trovato

conferma negli atti ufficiali;

-  considerato che le squalifiche inflitte dal primo giudice nei confronti dei calciatori PASTORE Antonio,

ALBANESE Leonardo appaiono adeguate alla gravità dei fatti occorsi per cui non meritano modifica alcuna;

-  rilevato che non è impugnabile il provvedimento della squalifica del calciatore ALTAVILLA Oronzo ai sensi

dell’art. 45 punto 3 lettera a del Codice di Giustizia Sportiva;

-  considerato che la inibizione inflitta all’allenatore PUTIGNANO Vincenzo non è impugnabile ai sensi dell’art.

45 punto 3 lettera b del Codice di Giustizia Sportiva

P.Q.M.

D E L I B E R A

-  rigettarsi il reclamo avverso la punizione sportiva della perdita della gara, della penalizzazione di n. 1 punto in

classifica e dell’ammenda a carico della società A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA;

-  rigettarsi il reclamo avverso la squalifica inflitta ai calciatori PASTORE Antonio, ALBANESE Leonardo;

-  dichiarare inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore ALTAVILLA Oronzo e la inibizione

all’allenatore PUTIGNANO Vincenzo;

-  addebitare la tassa reclamo sul conto della società A.C. TAF CEGLIE MESSAPICA.

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