COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul

Comunicato Ufficiale N° 41 del 4 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI

Gara: A.S.D. VIRTUS CALCIO BARI - A.S.D. PRO GIOVENTU NOICATTARO del 20 Dicembre 2009.

(Reclamo della società A.S.D. VIRTUS CALCIO BARI in opposizione ai provvedimenti adottati dal Giudice

Sportivo Territoriale a carico della stessa e del Sig. FRANCO MICHELANGELO, di cui alla delibera pubblicata

sul Comunicato Ufficiale n° 35 del 23 Dicembre 2009 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo come sopra proposto;

sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;

rilevato che dall’istruttoria espletata ed in particolare dall’interrogatorio del direttore di gara non sono emersi

presupposti validi per giustificare la interruzione della garain oggetto da parte dell’arbitro;

che lo stesso arbitro, pur in assenza totale di violenze verbali o fisiche nei suoi confronti, non riusciva, come

da regolamento, a convocare a se i due capitani per informarli della sua intenzione di sospendere la gara,

adducendo solo a sua discolpa che il parapiglia creatosi non gli consentiva tale rituale adempimento, il che

ovviamente non può costituire una valida motivazione;

inoltre valutato ai fini del reclamo il comportamento del Sig. FRANCO MICHELANGELO, allenatore della

società A.S.D. VIRTUS CALCIO BARI, che anche per quanto dichiarato dallo stesso arbitro, si appalesa

meritevole solo di una più lieve censura e conseguente sanzione adeguata.

Tutto ciò premesso e ritenuto

DELIBERA

1) accogliere il ricorso presentato dalla società A.S.D. VIRTUS CALCIO BARI e per l’effetto disporre la

ripetizione della gara demandando al Comitato Regionale Puglia l’adozione dei relativi provvedimenti di sua

competenza;

2) in parziale accoglimento del ricorso concernente l’allenatore Sig. FRANCO MICHELANGELO risursi la

sanzione inflitta allo stesso dal primo Giudice in squalifica a tutto il 25 Gennaio 2010;

3) non addebitarsi la tassa visto l’esito del reclamo.

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