COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 164 del 17.11.2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale A.S.D. Aquila Sammichelese (CT)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 164 del 17.11.2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
A.S.D. Aquila Sammichelese (CT) – avverso punizione sportiva di perdita della gara per 3-0. Gara Campionato seconda categoria girone L : Buterese – Sammichele del 01/11/09. C.U. 138 L.N.D. del 03/11/09
Procedimento 82/A
La ricorrente sostiene che l’arbitro ha erroneamente indicato nel n. 14 il calciatore entrato al 44° del secondo tempo al posto dell’uscente n.19 Cascio Vincenzo, mentre invece realmente entrava in campo il n.16 Greco Oscar.
Chiede pertanto la società Aquila Sammichele il ripristino del risultato conseguito in campo in riforma della sentenza del Giudice di primo esame.
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, ascoltate le motivazioni espresse dal rappresentante della società nel corso dell’udienza dibattimentale del giorno 17 u.s., ha tuttavia accertato che è inequivocabile la indicazione della sostituzione del calciatore n.10 (Ragusa L.F.) con il calciatore n.14 (Cascio V.).Incontestabile è tale sostituzione dalle rilevanze della velina scritta dall’arbitro e sottoscritta dal Dirigente dell’odierna appellante, rafforzata dalla motivazione del 1° foglio del referto di gara lì dove oltre i numeri di maglia dei calciatori sostituitisi accompagna l’indicazione del nominativo degli stessi.
P.Q.M.
DELIBERA
Di respingere il ricorso inoltrato della società A.S.D. Aquila Sammichele e, per l’effetto, di addebitare la tassa non versata, nella misura di Euro 130,00