COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Pol. Corleone (Pa) – avve

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sicilia.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N. 257 del 12.01.2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

Pol. Corleone (Pa) – avverso squalifica del campo per tre gare con obbligo di disputa delle stesse a porte chiuse e squalifica sino al 30 Giugno 2010 del calciatore Mancuso Marcello Antonio Gara 1^ Categoria girone H: Pol. Corleone – Accademia Empedoclina del 19 Dicembre 2009 C.U. 235 LND del 24 Dicembre 2009

Procedimento 140/A

Avverso le superiori decisioni del Giudice Sportivo Territoriale ha opposto rituale ricorso la Pol. Corleone non negando che i fatti denunciati siano avvenuti ma tuttavia evidenziando come un dirigente ed un calciatore della società si siano adoperati in difesa dell’Arbitro così evitando, di fatto, ben più gravi conseguenze. Per quanto poi al calciatore Mancuso Marcello Antonio è stato sottolineato come la sanzione a suo carico è sembrata eccessiva in relazione ai fatti contestati. La ricorrente ha poi più ampiamente esposto la propria difesa in sede di udienza dibattimentale del giorno 12 u.s., ancor più evidenziando come la volontà della società sia stata solo di difendere l’Arbitro dalle possibili aggressioni di un gruppo di facinorosi i quali poi, eludendo le protezioni poste in atto, riuscivano comunque con isolato individuo a colpire l’ufficiale di gara con una ginocchiata ad una coscia. Concludeva la Pol. Corleone rimettendosi all’equo giudizio della Commissione nulla obbiettando sulle responsabilità della società in applicazione delle vigenti norme del C.G.S.

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali ed i motivi di ricorso, come detto ribaditi nel corso dell’udienza dibattimentale presenziata dal Presidente pro tempore della società Pol. Corleone, rileva che i fatti accaduti sono stati gravi e che grave è stato il comportamento dei facinorosi che si nascondevano artatamente con lo scopo di eludere le difese poste a protezione dell’Arbitro, nel tentativo di aggredirlo fisicamente. In proposito deve essere rimarcato che effettivamente nell’occasione il comportamento di un dirigente e di un calciatore della Pol. Corleone hanno evitato conseguenze ben più gravi di quelle poi accadute, cosa questa non esimente delle responsabilità della società ospitante ma tuttavia da valutare a sua attenuante. Per quanto al calciatore Mancuso Marcello Antonio,

il suo comportamento aggressivo è stato certamente deprecabile e meritevole di adeguata sanzione, tenendo tuttavia in conto che nessun danno fisico ha arrecato all’Arbitro e che la sua azione concitata ed aggressiva si è conclusa nel breve tempo della plateale e scomposta protesta.

P.Q.M.

DELIBERA

Di squalificare il  calciatore Mancuso Marcello Antonio (Pol. Corleone) sino al 31 Marzo 2010 e di infliggere alla società Pol. Corleone la squalifica del campo per due gare con obbligo di disputa delle stesse a porte chiuse.

Per l’effetto, senza addebito di tassa.

Ritiene la Commissione Disciplinare di trasmettere gli atti ufficiali di gara al C.R.A. Sicilia per quanto espresso dall’Arbitro a titolo di considerazioni personali.

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