COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 42 del 21/01/2010 Delibera della Commissione Disciplinare 095 Stagione Sportiva 20

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul

comunicato Ufficiale N. 42 del 21/01/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

095 Stagione Sportiva 20092010 Reclamo G.S. Marliana Calcio Avverso Ammenda Di Euor 180,00  (C.U. N° 32 Dell’11\12\2009)

Propone rituale reclamo avverso il provvedimento in oggetto comminato dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: “Per aver danneggiato l’autovettura di un calciatore avversario”.

Con il reclamo il G.S. Marliana assume che l’autovettura in questione era sì stata danneggiata, ma era parcheggiata in spazio aperto non specificamente preposto alla sosta delle autovetture dei calciatori, che la rottura del lunotto della macchina era verosimilmente stato effettuato a scopo di furto da parte di ignoti, come avrebbe anche confermato il calciatore vittima dell’atto vandalico, dalla macchina del quale sarebbero stati sottratti oggetti posti sul sedile posteriore.

La C.D. letti gli atti, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo.

La segnalazione effettuata dal D.G. nel proprio rapporto, e confermata nel supplemento afferma che l’auto del calciatore era stata danneggiata ad opera di ignoti non colti sul fatto.

Suppone che avrebbe potuto trattarsi di conseguenza di tensioni tra le due tifoserie risalenti a fatti dello scorso campionato.

Osserva la C.D. che quanto riferito dal D.G. a proposito di un possibile nesso di causalità tra il danneggiamento all’autovettura e gli episodi asseritamente avvenuti nello scorso campionato è, appunto, una supposizione mentre nel referto arbitrale dovrebbero essere riportati fatti nudi e crudi non conditi da collegamenti ipotetici e non supportati da concrete circostanze.

L’arbitro non ha visto chi ha danneggiato l’auto, quindi si doveva limitare a tale segnalazione senza effettuare una connessione causale meramente ipotetica.

L’auto del calciatore oggetto degli atti vandalici si trovava in un pubblico parcheggio, ancorchè nelle adiacenze dell’impianto sportivo, ove chiunque (tifosi, calcitori, gente comune) poteva posteggiare l’auto, inoltre l’area non risulta essere presidiata o controllata da addetti della società ospitante come nel caso di un parcheggio chiuso all’interno dell’impianto.

Inoltre l’auto del calciatore non era individuabile, tra le altre, come di proprietà del suddetto, ditalchè è verosimile che il danneggiamento sia avvenuto per commettere un furto anziché per effettuare un danneggiamento mirato e riconducibile alla proprietà del veicolo o a supposta acredine tra tifoserie.

Non si ravvisa pertanto nel caso in esame una condotta omissiva da parte della società riconducibile ad ipotesi di responsabilità oggettiva.

P.Q.M.

La C.D. in accoglimento del reclamo annulla la sanzione comminata e dispose restituirsi la tassa di reclamo.

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