COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
comunicato Ufficiale N. 48 del 18/02/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI
124 Stagione sportiva 2009/2010 Gara Portuale Guasticce – Pontedera (2-2) del 13/01/2010. Campionato Allievi Regionali. In C.U. n.42 del 21/01/2010 C.R.T.
Reclama la società Pontedera avverso l’ammenda di €.120,00 inflitta dal G.S. in quanto “Proprio sostenitore offendeva e minacciava il D.G. Mentre l’arbitro lasciava l’impianto il medesimo reiterava le offese”.
La società premette che, essendosi la gara svolta di mercoledì, ben difficilmente i sostenitori della squadra (costituiti prevalentemente da genitori) avrebbero potuto seguire i ragazzi. Ad ogni buon conto, non esclude che qualcuno possa essere giunto con mezzi propri. Contesta sostanzialmente i fatti di fine gara e chiede una congrua riduzione dell’ammenda.
L’arbitro ribadisce il rapporto di gara.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo.
La versione fornita dall’arbitro, costituente prova privilegiata, appare assolutamente plausibile e ben articolata nell’esposizione, mentre quella della reclamante si denota per la fumosità del contenuto.
Infatti, la stessa società Pontedera conferma che qualcuno è giunto nell’impianto prima dell’inizio della partita, salvo poi escludere l’accadimento finale (…a turno siamo usciti più volte dagli spogliatoi e non abbiamo visto nessun adulto vicino per qualsivoglia motivo alla nostra squadra stazionare nei pressi), mentre l’arbitro, sul punto, è chiaro e specifico.
In tema di quantificazione, la sanzione appare ben graduata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.