COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°39 del 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA U.S. RIVER 65 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUA
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°39 del 21/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA U.S. RIVER 65 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE TORSELLINI GIANMARCO IN RELAZIONE ALLA GARA SAN SALVO / RIVER, DISPUTATA IL 2/1/10 PER IL CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI (C.U. n° 35 del 7.01.10).
Con appello ritualmente proposto la società U.S. River ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il calciatore Torsellini Gianmarco colpito dapprima con un calcio un avversario rimasto a terra e, successivamente, altro avversario con una testata.
Ha dedotto l’appellante che il Torsellini, a seguito di un fallo subito cadeva a terra con un avversario e che, in questo frangente, entrambi venivano in contatto scalciando per impossessarsi del pallone; subito dopo, rialzandosi, il calciatore si scontrava testa a testa con altro avversario che cercava di ostacolare la ripresa del gioco. Chiedeva, quindi, la riduzione della sanzione, da commisurarsi al reale accadimento dei fatti.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Risulta chiaramente dagli atti ufficiali in possesso del Comitato, la sussistenza dei fatti addebitati al calciatore Torsellini. Alcun riscontro, peraltro, è possibile rinvenire negli stessi atti delle tesi proposte dalla società appellante, con la conseguenza che, attesa la congruità e l’adeguatezza della sanzioni inflitta, la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, anche in considerazione del fatto che il giocane calciatore, nell’occasione, vestiva anche la fascia di capitano.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.
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