COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul   Comunicato Ufficiale N°40 del 28/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare   APPELLO DELLA A.S.D. AMATORI AIELLI AVVERSO LA DECISIONE DE


COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N°40 del 28/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

 

APPELLO DELLA A.S.D. AMATORI AIELLI AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO CONSEGUITO SUL CAMPO IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI CALCIO AVEZZANO / AMATORI AIELLI, DISPUTATA IL 5/12/09 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI (C.U. n° 19 del 14.01.10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

 

Con appello proposto a mezzo posta in data 15.01.10, la Società Amatori Aielli ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per non avere riscontrato il presunto doppio tesseramento del calciatore Giordani Sandro, tesserato unicamente con la Società Amatori Calcio Avezzano.

  Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi degli art. 46, comma V, e 38, comma VIII, C.G.S., in quanto dagli atti ufficiali in possesso del Comitato risulta che la società controinteressata ha eletto domicilio in Via Marruvio n° 27 – C/O D’Onofrio A. - ad Avezzano, mentre la copia dell’appello è stata irritualmente inviata in Via Arditi n° 10 a d Avezzano, presso il domicilio di tale Poggiovalle Gianfranco.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

 

DELIBERA

 

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.

 

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