COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul   Comunicato Ufficiale N°40 del 28/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare   APPELLO DEL SIG. TORRICELLA VALERIO ANTONIO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N°40 del 28/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

 

APPELLO DEL SIG. TORRICELLA VALERIO ANTONIO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SAN SALVO AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 22.10.2014 CON PRECLUSIONE A PERMANERE NEI RANGHI E CATEGORIA DELLA F.I.G.C. ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA S.SALVO / PIANELLA CALCIO, DISPUTATA IL 21/10/09 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI PROMOZIONE GIRONE “B” (C.U. n° 21 del 22.10.09 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

 

  Con appello ritualmente proposto il Sig. Torricella Valerio ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottati dal G.S. per avere colpito il direttore di gara con due violenti schiaffi provocandogli intenso dolore che lo costringevano ad essere visitato dal pronto soccorso dell’ospedale di Vasto ove gli veniva diagnosticata una prognosi di giorni 4.

  L’appellante, pur ammettendo la sua responsabilità in ordine ai fatti accaduti ha chiesto di ridursi la sanzione in considerazione del completo ravvedimento e del comportamento collaborativi.

L’arbitro della gara, in sede di supplemento ha confermato gli originali riferimenti.

  Osserva la Commissione che l’appello è parzialmente fondato e che, solo in considerazione del ravvedimento del Torricella (il quale ha rivolto le proprie scuse al direttore di gara, all’A.I.A. ed alla Federazione) e della sua completa ammissione di responsabilità, può essere revocata nei suoi confronti la sanzione accessoria della preclusione confermando l’inibizione temporale in considerazione della gravità del gesto compiuto in danno del direttore di gara.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

 

DELIBERA

 

di revocare la sanzione accessoria della preclusione confermando nel resto la sanzione dell’inibizione fino al 22/10/2014, disponendo restituirsi la tassa versata.


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