COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul   Comunicato Ufficiale N°40 del 28/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare   APPELLO DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATOR

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N°40 del 28/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

 

APPELLO DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE CHIAVAROLI PAOLO PER TRE GIORNATE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TERAMO CALCIO S.R.L. / COLOGNA PAESE, DISPUTATA IL 16/1/10 PER IL CAMPIONATO REGIONALE DI ECCELLENZA (C.U. n° 39 del 21.1.10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

 

  Con appello ritualmente proposto, la Società. Teramo Calcio ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottati dal G.S. per avere, il calciatori Chiavaroli Paolo, ingiuriato e minacciato l’assistente arbitrale, reiterando le minacce al rientro negli spogliatoi.

  La società appellante ha chiesto la riduzione della sanzione, deducendone l’eccessività, in relazione al fatto che per la frase ingiuriosa nei confronti dell’A.A. era stata comminata l’espulsione diretta, mentre il successivo comportamento tenuto dal calciatore negli spogliatoi sarebbe stato frutto di un evidente fraintendimento da parte dell’arbitro e del suo collaboratore.

  Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non meritevole di accoglimento, atteso che la versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali di gara in possesso di questo Comitato.

Da quanto sopra, consegue che la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestati, tenuto conto che l’assistente arbitrale, nel suo rapporto, ha esattamente riportato i contenuti delle minacce, non suscettibili di fraintendimento alcuno, rivoltegli dal Chiavaroli che, peraltro, rivestiva anche i gradi di vice capitano nell’occasione.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

 

DELIBERA

 

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa versata.

 


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