COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°41 del 04/2/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOC. HESPERIA NERETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°41 del 04/2/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOC. HESPERIA NERETO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE CONSORTI LUIGI IN RELAZIONE ALLA GARA HESPERIA NERETO / MONOPPELLO ARABONA, DISPUTATA IL 17/1/10 PER IL CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI (C.U. n° 39 del 21.01.10 – C.R.A.).
Con appello ritualmente proposto la Società Hesperia Nereto ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per essersi il calciatore Consorti, scagliato con violenza contro gli avversari colpendoli al volto con pugni, prima dell’intervento dell’arbitro e dei dirigenti.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in riferimento ai fatti contestati, verificatisi in un contesto di confusione generale e ha chiesto, quindi, una congrua riduzione della squalifica.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, dal quale si evince, invece la particolare gravità del contegno adottato dal calciatore Consorti nei confronti degli avversari.
L’impugnata sanzione deve, pertanto, essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata agli addebiti contestasti, anche in considerazione della categoria di appartenenza, dove la funzione pedagogica dovrebbe prevalere su quella agonistica.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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