COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul   Comunicato Ufficiale N°41 del 04/2/2010 Delibera della Commissione Disciplinare   APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NORI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N°41 del 04/2/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

 

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NORI CALCIO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (INIBIZIONE FINO AL 30.06.11 DEL SIG. REMIGIO ANTONELLO) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. NORI CALCIO / S.ANNA DISPUTATO IL 12.12.09 PER IL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA, GIRONE “D” (C.U. n° 31 DEL 17/12/09 – C.R.A.).

 

  Con appello ritualmente proposto la Società Nori Calcio ha impugnato il provvedimento come sopra specificato, adottato dal G.S. per avere il dirigente Remigio Antonello, avvicinatosi all’arbitro al termine della gara, colpito il medesimo con una manata all’orecchio sinistro, causandogli lieve stordimento e per avergli rivolto ingiurie.

  Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione in relazione alla non particolare gravità dei fatti contestati e ha chiesto, quindi, la riduzione la riduzione della squalifica, in quanto il dirigente si sarebbe limitato a rivolgere proteste, anche se in modo eccessivo, nei confronti del direttore di gara che veniva spintonato lievemente.

  L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando, tuttavia, che il gesto non era stato particolarmente violento, tanto da non causargli gravi conseguenze, visto che gli era stato possibile allontanarsi dal recinto di gioco senza bisogno d’aiuto.

  Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, la sanzione inflitta dal primo giudice può essere lievemente ridotta fino al 30.12.10, tenuto conto che il comportamento tenuto dal Remigio, non ha causato particolari conseguenze come, peraltro, pacificamente ammesso dallo stesso direttore di gara.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

 

DELIBERA

 

di ridurre l’inibizione inflitta al tesserato Remigio Antonello fino al 30.12.10, disponendo restituirsi la relativa tassa.

 


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