COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul   Comunicato Ufficiale N°41 del 04/2/2010 Delibera della Commissione Disciplinare     APPELLO DELLA SOCIETA’ SPORTSSUBEQUANA AVVERSO LA DECISIO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N°41 del 04/2/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

 

 

APPELLO DELLA SOCIETA’ SPORTSSUBEQUANA AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO ACQUISITO SUL CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA SPORTSSUBEQUANA / RIDOTTI, DISPUTATA IL 29/11/09 PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE ”A” (C.U. n° 31 del 17.12.09 – C.R.A.).

 

  Con appello ritualmente proposto la Società Sportssubequana ha impugnato il provvedimento adottato dal G.S. con il quale era stato respinto il reclamo proposto dalla stessa società, ed era stato omologato il risultato acquisito sul campo.

  Ha dedotto l’appellante il provvedimento adottato dal G.S. doveva ritenersi illegittimo, in quanto l’arbitro della gara era incorso in evidente errore tecnico, allorquando, nel sanzionare con l’ammonizione del portiere del Ridotti, per aver trattenuto la palla oltre il termine regolamentare, aveva omesso di riprendere il gioco con un calcio di punizione indiretto nei confronti della stessa società.

  Ha, pertanto, concluso perché venisse disposta la ripetizione della gara, trattandosi di errore tecnico che aveva influito sul regolare esito della gara stessa.

  L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato che, nell’occasione, non ha accordato nessun provvedimento tecnico, riprendendo il gioco con una sua rimessa nel punto in cui si trovava il pallone al momento dell’interruzione.

  Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

  Dai chiarimenti forniti dall’arbitro si evince, in realtà, che nei confronti della Società Ridotti, dopo l’ammonizione del portiere, non è stato adottato il provvedimento di natura disciplinare della concessione della punizione indiretta, ma tale circostanza non ha influito con certezza sull’esito della gara, con la conseguenza che non può considerarsi un errore tecnico, tale da comportare la decisione della ripetizione dell’incontro.

L’impugnato provvedimento deve, pertanto, essere confermato.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

 

DELIBERA

 

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.


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