COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul   Comunicato Ufficiale N°43 del 11/2/2010 Delibera della Commissione Disciplinare   APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL MONTAZZOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N°43 del 11/2/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

 

APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL MONTAZZOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DI TONDO FRANCESCO IN RELAZIONE ALLA GARA FOSSACESIA 90 / REAL MONTAZZOLI DISPUTATA IL 16/01/10 PER IL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA (C.U. n° 20 del 21.01.10 – DELEGAZIONE PROV.LE CHIETI).

 

  Con appello ritualmente proposto la Società Real Montazzoli ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere il Di Tondo reiteratamente protestato nei confronti dell’arbitro accompagnando tale atteggiamento con gravi minacce nei confronti del direttore di gara. Lo stesso, poi, alla fine dell’incontro, manteneva il medesimo atteggiamento.

  Ha dedotto l’appellante che il Di Tondo, dopo la seconda ammonizione e relativa espulsione dal terreno di gioco, si avvicinava al direttore di gara limitandosi solo a chiedergli, a gran voce, il motivo dell’ammonizione.

  Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.

  La versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali da cui risultano in modo inequivocabile gli addebiti contestati al calciatore Di Tondo Francesco. Dal momento, peraltro, che la sanzione adottata appare congrua ed adeguata al comportamento tenuto dal calciatore, la decisione del primo giudice deve essere confermata.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

 

DELIBERA

 

di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la tassa versata.


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