COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul   Comunicato Ufficiale N°43 del 11/2/2010 Delibera della Commissione Disciplinare   RECLAMO DEL DIRIGENTE GIMMINIANI GIAN PIETRO (A.S.D. POLISPORTIVA CONTRO

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N°43 del 11/2/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

 

RECLAMO DEL DIRIGENTE GIMMINIANI GIAN PIETRO (A.S.D. POLISPORTIVA CONTROGUERRA CALCIO) AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 15.03.2010 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA NOTARESCO / POLISPORTIVA CONTROGUERRA DISPUTATA IL 16/01/10 PER IL CAMPIONATO JUNIORES, GIRONE D (COM. UFF. n° 27 DEL 28/01/10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

 

  Con appello ritualmente proposto, il dirigente Sig. Gian Pietro Gimminiani ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere assunto un comportamento offensivo ed ingiurioso nei confronti del direttore di gara.

  Ha dedotto l’appellante di aver protestato senza pronunciare parole offensive e ingiuriose nei confronti dell’arbitro. Ha, pertanto, concluso per la riduzione della sanzione.

  Dagli atti in possesso della Commissione, fonte di prova privilegiata ai fini del decidere, risultano in modo inequivocabile gli addebiti contestati al Sig. Gimminiani.

  L’impugnata sanzione deve, pertanto, essere integralmente confermata, in quanto congrua ed adeguata alla sanzione, tenuto conto che il dirigente Gimminiani svolgendo, nella specie, la funzione di accompagnatore di giovani calciatori, partecipanti ad un campionato di categoria Juniores, avrebbe dovuto essere per gli stessi di esempio anziché offendere il direttore di gara con frasi irriguardose.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

 

DELIBERA

 

di respingere l’appello, disponendo incamerarsi la relativa tassa.


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