COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul   Comunicato Ufficiale N°43 del 11/2/2010 Delibera della Commissione Disciplinare   APPELLI DELLA SOC. VIRTUS VASTO CALCIO, DEL SIG. ALFIO BARBAGALLO


COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N°43 del 11/2/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

 

APPELLI DELLA SOC. VIRTUS VASTO CALCIO, DEL SIG. ALFIO BARBAGALLO E DEL SIG MASSIMO MARINUCCI AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA FINO AL 30.04.2010 DEL SIG. BARBAGALLO E FINO AL 31.12.2010 DEL SIG. MARINUCCI) IN RELAZIONE ALLA GARA GIOVANILE CHIETI / VIRTUS VASTO CALCIO DISPUTATO IL 5.12.2009 PER IL CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI (C.U. n° 30 DEL 10/12/09 COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

 

  Con appelli ritualmente proposti, che vengono qui riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva, la Società G.S. Virtus Vasto ed i Sigg. Barbagallo e Marinucci hanno impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe chiedendone la revoca e comunque la riduzione delle sanzioni.

  Tali richieste sono state ribadite in sede di audizione.

L’arbitro della gara, in sede di supplemento e sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti precisando le modalità con le quali si sono verificati i fatti che hanno dato origine ai provvedimenti impugnati. In particolare, ha precisato che è stato il comportamento del Marinucci a scatenare una violenta rissa alla quale hanno poi partecipato tutti i calciatori in campo. Lo stesso Marinucci avrebbe infatti colpito con una manata al viso un calciatore della società avversaria entrando in campo senza esserne autorizzato. Ha aggiunto inoltre che il calciatore colpito non aveva subito particolari conseguenze visto che non presentava segni obiettivi dell’avvenuta aggressione.

  Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, può essere lievemente ridotta la sanzione inflitta al Sig. Marinucci Massimo sul presupposto che l’azione compiuta non ha causato conseguenze al giovane calciatore colpito anche se ha originato la rissa generale. Le altre sanzioni adottate dal primo giudice devono essere invece confermate in quanto congrue ed adeguate ai fatti accaduti visto che lo stesso arbitro ha dato atto di non aver potuto assumere provvedimenti al momento della rissa a causa del coinvolgimento generale di calciatori e dirigenti che non avrebbe consentito allo stesso di intervenire.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

 

DELIBERA

 

di ridurre la squalifica inflitta al Sig. Marinucci Massimo fino al 31/08/2010 confermando, nel resto, le altre sanzioni. Dispone restituirsi la tassa versata dal Marinucci nonché incamerarsi quella versata dal Barbagallo e dalla Società Virus Vasto con addebito di quest’ultima della dovuta integrazione (pari ad € 65,00).

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