COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul   Comunicato Ufficiale N°45 del 18/2/2010 Delibera della Commissione Disciplinare     APPELLO DEL CALCIATORE AMADORO ALESSANDRO, DELLA SOCIETA’

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N°45 del 18/2/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

 

 

APPELLO DEL CALCIATORE AMADORO ALESSANDRO, DELLA SOCIETA’ AMATORI ANGIZIA, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2012, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA AMATORI ANGIZIA / CHIOSCO TORLONIA, DISPUTATA IL 12/12/09 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI (C.U. N° 16 DEL 17/12/09 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

 

  Con appello ritualmente proposto, il calciatore Amadoro Alessandro ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere il medesimo, aggredito violentemente l’arbitro, afferrandolo al collo e minacciandolo di morte mentre lo spingeva.

  L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che, a seguito dell’azione violenta posta in essere dall’Amadoro, il giorno seguente gli risultava difficile girare e/o muovere la testa, tanto che nella gara del giorno seguente ebbe non pochi dolori da sopportare.

  Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo giudice possa essere ridotta, alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara, visto che non è verosimile che le conseguenze dal medesimo subite siano state quelle descritte, visto che lo stesso ha portato regolarmente a termine la gara in oggetto ed è stato anche in grado di dirigere altra gara il giorno successivo.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

 

DELIBERA

 

di ridurre la squalifica inflitta al tesserato Amadoro Alessandro fino al 30.6.11, disponendo restituirsi la tassa versata.

 


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