COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°45 del 18/2/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE PETACCIA MARCO, DELLA SOCIE
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°45 del 18/2/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DEL CALCIATORE PETACCIA MARCO, DELLA SOCIETA’ A.S.D. VOLTO SANTO MANOPPELLO, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2010, INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CALDORA CALCIO PESCARA / VOLTO SANTO MANOPPELLO, DISPUTATA IL 10/01/10 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N° 37 DEL 14/01/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, il Sig. Petaccia Marco, calciatore della Società Volto Santo Manoppello, ha impugnato il provvedimento di cui sopra, adottato dal G.S. per avere il medesimo, a seguito di espulsione per doppia ammonizione, assunto un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro, reiterando tale comportamento a fine gara dall’esterno del campo anche con un tentativo di aggressione che non andava a buon fine grazie all’intervento dei compagni di squadra; non pago di ciò, sputava all’indirizzo del direttore di gara, senza colpirlo.
Ha dedotto l’appellante di avere semplicemente protestato, senza, tuttavia, macchiarsi di gesto vile quale lo sputo.
Osserva la Commissione che l’appello è inammissibile, in quanto non in regola con il versamento della relativa tassa, previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 33, comma VIII, e 46, comma V., nonostante formale invito a regolarizzarlo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare così,
DELIBERA
dichiara inammissibile l’appello.