COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°46 del 25/2/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. PINETANOVA AVVE
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°46 del 25/2/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ F.C. PINETANOVA AVVERSO LA DECISONE DEL G.S. DI PERDITA DELLA GARA INTERNAZIONALE DURINI / F.C. PINETANOVA, DISPUTATA IL 9/01/10, PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “C” (C.U. N° 39 DEL 21/01/10 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società F.C. Pinetanova ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere, la società appellante, nel corso della gara in sopra specificata, violato la norma che prevede di impiegare almeno due calciatori “fuori quota”, di cui uno nato dal 1986 in poi e l’altro nato dal 1987 in poi.
La società ha dedotto di non avere violato la suddetta norma, in quanto, nel corso del secondo tempo, al 26’, era uscito il n° 2 Gazzella Paolo, nato nel 1988, ed era entrato il n° 15 Baldassarre Edgard, nato nel 1987. Ha, pertanto, concluso, per la riforma della decisone del primo giudice e per la conferma del risultato acquisito sul campo.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha effettivamente ammesso l’errore nella trascrizione della sostituzione, rilevando tale circostanza dalla copia del taccuino in suo possesso.
La società controinteressata ha fatto pervenire controdeduzioni, con cui ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, in sede di audizione, ha dedotto che la velina sottoscritta dai dirigenti di entrambe le società al termine della gara serve proprio per formalizzare e confermare quanto accaduto durante la stessa; preso atto, in ogni caso, del supplemento di rapporto con cui il direttore di gara ha ammesso l’errore materiale, l’Internazionale Durini ha chiesto disporsi quanto meno la ripetizione della gara riservandosi, comunque, di rivolgersi alla Procura Federale, chiedendo, comunque, l’acquisizione dell’originale del taccuino in possesso del direttore di gara.
Osserva la Commissione che, alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro, l’appello deve ritenersi fondato e meritevole di accoglimento, trattandosi, in realtà, di un mero errore materiale come ammesso dallo steso direttore di gara.
A riguardo va osservato che la richiesta avanzata dalla società controinteressata, di acquisizione del taccuino del direttore di gara, non è ammissibile, in quanto tale documento è contemplato tra gli atti ufficiali tipici.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di accogliere l’appello, disponendo restituirsi la tassa versata.