COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul   Comunicato Ufficiale N°47 del 01/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare   APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAGITTARIO AVVERSO LE DECISIONI (A

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcabruzzo.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N°47 del 01/03/2010

Delibera della Commissione Disciplinare

 

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SAGITTARIO AVVERSO LE DECISIONI (AMMENDA DI € 800,00, SQUALIFICA DEL SIG. POLCE SERGIO FINO AL 15.4.10 E DEL SIG. AMATOBENE CRISTIAN PER 4 GARE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. SAGITTARIO / UNICENTRO CALCIO A 5 DISPUTATA IL 06/02/10, PER IL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “C1” (C.U. n° 43 DEL 11/02/10 – CRA).

 

Con appello ritualmente proposto, la società A.s.d. Sagittario ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. perché:

due sostenitori nel corso del secondo tempo lanciavano in due occasioni due getti di acqua che colpivano l'arbitro al capo ed al busto; inoltre a fine gara un tesserato non identificato colpiva il secondo arbitro con una violenta pallonata alla nuca, provocandone lo stordimento ed un forte dolore momentaneo;

il sig. Polce Sergio a seguito di una decisione dell'arbitro entrava nel rettangolo di gioco e lo ingiuriava pesantemente, con conseguente espulsione. A fine gara, mentre l'arbitro rientrava negli spogliatoi, cercava di raggiungerlo urlando smodatamente e reiterando ingiurie e minacce, venendo fermato a stento da due sostenitori della propria compagine.

Il sig. Amatobene Cristian a fine gara si toglieva la maglietta al fine di non farsi riconoscere e protestava smodatamente nei confronti dell'arbitro ingiuriandolo e minacciandolo, non riuscendo ad avvicinarsi ad esso solo perché trattenuto da un proprio compagno di squadra.

Ha dedotto l’appellante, anche in sede di audizione, l’eccessività delle sanzioni, soprattutto in confronto a casi analoghi, giudicati con provvedimenti assai meno severi.

Osserva la Commissione che la sanzione inflitta dal primo giudice possa essere lievemente ridotta, quanto alla sola pena pecuniaria, non apparendo i fatti che ne hanno dato origine, di particolare gravità.

Le altre sanzioni devono, invece, essere integralmente confermate, in quanto congrue ed adeguate alle ai comportamenti tenuti dai tesserati della società ricorrente.

  Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,

 

DELIBERA

 

di ridurre l’ammenda inflitta alla società A.s.d. Sagittario a € 500,00, confermando nel resto i provvedimenti impugnati.

Dispone, infine, restituirsi la tassa versata.


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