COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul   Comunicato Ufficiale N° 64 del 13/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale   6.1 RECLAMO SOCI


COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figcbasilicata.it e sul

 

Comunicato Ufficiale N° 64 del 13/01/2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

6.1 RECLAMO SOCIETA’ LAVELLO (SECONDA CATEGORIA) AVVERSO DECISIONI DEL G.S. PUBBLICATE SUL CU N.48 DEL 4.12.2009 RELATIVE ALLA GARA LAVELLO – FIDES SCALERA DEL 15.11.2009

 

Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società LAVELLO avverso le decisoni del G.S. pubblicate sul CU n. 48 del 4.12.2009 con cui veniva respinto il ricorso della società reclamante relativo alla gara del 15.11.2009 tra il Lavello e la Fides Scalera ed infltta alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara, l’ammenda di € 300.00, l’obbligo di disputare una gara a porte chiuse nonché l’inibizione fino al 30.04.2010 del dirigente Mastrullo Antonio;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale e tempestiva richiesta, nonché il D.G. della gara;

Rilevato che la società controinteressata, benchè ritualmente notiziata del procedimento, non ha fatto pervenire scritti e/o memorie difensive;

Preso atto che nella disposta audizione il D.G. ha dichiarato di aver espulso per proteste l’assistente di parte della società Lavello, signor D’Incenzo Giovanni, e di aver fatto riprendere il giuoco senza provvedere alla sua sostituzione;

Considerato che tale fattispecie rientra nella casistica del cd “errore tecnico” in quanto, a norma dell’art. 63 delle NOIF, quando non è prevista la designazione di Assistenti ufficiali (fino alla 1° categoria), le società devono mettere a disposizione del D.G., per assolvere tale funzione, un calciatore o un dirigente regolarmente tesserato con la società, tant’è che, in caso di mancato rispetto del predetto obbligo, sono sanzionate con la perdita della gara e, inoltre, a norma di regolamento, in caso di espulsione dell’assistente di parte, il D.G. deve invitare la società a sostituirlo con altro calciatore o tesserato presente in distinta;

Tenuto conto che dalla operata ricostruzione dei fatti accaduti durante la gara in oggetto, indipendentemente dall’errore tecnico del D.G., emergono gravi comportamenti da parte di tesserati e sostenitori della società Lavello che integrano violazione dei principi di cui all’art. 1 del C.G.S., anche in considerazione del fatto che le società, a norma dell’art. 4 del C.G.S., sono chiamate a rispondere oggettivamente del comportamento dei propri tesserati e sono responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara;

Preso atto della identificazione, in sede di audizione, da parte del D.G. del tesserato della società Lavello che al 40° del s.t. della gara, in seguito alla segnatura di una rete da parte della squadra ospite, lo colpiva con due forti schiaffi ed alcuni calci tanto da costringerlo a sospendere la gara, nonché della dichiarata espulsione per proteste dell’Assistente di parte;

P.Q.M.

·  annulla la decisione del G.S. con cui veniva disposta la perdita della gara a carico della società reclamante e dispone la ripetizione della stessa, trasmettendo gli atti alla Segreteria del C.R. Basilicata per gli adempimenti di rito;

·  conferma le sanzioni inflitte dal G.S. a carico della società Lavello, ovvero: l’ammenda di € 300.00 e l’obbligo di disputare 1(una) gara a porte chiuse;

·  conferma le decisioni del G.S. relative alla inibizione inflitta a Mastrullo Antonio, fino al 30.04.2010;

·  dispone la trasmissione degli atti al G.S. per le opportune valutazioni in merito a quanto dichiarato dal D.G. in sede di audizione;

·  dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

 

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