COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 13/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale 6.2 RECLAMO SOCIETA’ AVIGLIAN
COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 64 del 13/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
6.2 RECLAMO SOCIETA’ AVIGLIANO CALCIO (ECCELLENZA) AVVERSO LA SQUALIFICA INFLITTA DAL G.S. AL SIGNOR FILADELFIA BARTOLOMEO, PUBBLICATA SUL CU N.53 DEL 16.12.2009.
Letti il reclamo ritualmente proposto dalla Società AVIGLIANO CALCIO avverso la squalifica inflitta dal G.S. al signor FILADELIA BARTOLOMEO, allenatore della società, fino al 30.03.2010, come pubblicata sul CU n. 53 del 16.12.2009;
Letti gli atti ufficiali di gara;
Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta;
Ascoltato, nella seduta del 09.01.2010, l’AA n. 1;
Considerato che nella disposta audizione l’AA n.1, pur confermando quanto riportato nel proprio rapporto di gara, precisava che con i pizzicotti ricevuti, il Filadelfia gli afferrava, per pochi secondi, solo la casacca, con un leggero interessamento della cute sottostante, tanto che il gesto non procurava alcun dolore e/o conseguenza fisica;
Rilevato, altresì, che a carico dell’allenatore non risultano gravi precedenti disciplinari e che, pertanto, la sanzione inflitta può essere ridotta come da successivo dispositivo;
Considerato, in merito all’ammeda di € 300.00, che la stessa appare congrua atteso che una persona non autorizzata, riconducibile alla società Avigliano Calcio, tentava di aggredire l’AA n.2, non riuscendovi e che a norma dell’art.4 del C.G.S., le società sono responsabili del comportamento dei propri sostenitori;
P.Q.M.
· in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica dell’allenatore FILADELFIA BARTOLOMEO fino al 13.02.2010;
· conferma l’ammenda di € 300.00 inflitta alla società Avigliano Calcio;
· dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
