COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Te
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 28 della Società U.S.D. SAN PIETRESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale n° 29 del 25.11.2009 (Squalifica del calciatore SACCO Giovanni fino al 31.05.2010, squalifica del calciatore
SINOPOLI Antonio per QUATTRO gare)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il direttore di gara “a chiarimenti” alla presenza del rappresentante dell’A.I.A. Sig. Paone Antonio;
RILEVA
- in via preliminare:
1) che, nel corso della seduta del 09.12.2009, la Commissione Disciplinare Territoriale, decidendo sul reclamo dalla Società N.S.D.
San Pietrese relativamente alla gara San Pietrese-Fortitudo Lamezia del 22.11.2009 (cfr. C.U. n.74 del 10.12.2009 del Comitato
Regionale Calabria), ha deliberato sulla posizione del calciatore della reclamante Sinopoli Antonio, riservandosi la decisione in
ordine a quella del calciatore Sacco Giovanni, squalificato dal Giudice di prime cure fino al 31.05.2010, con decisione pubblicata sul
C.U. n.29 del 25.11.2009 della Delegazione Provinciale di Catanzaro;
2) che, nella suddetta seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua;
- che, dal rapporto dell’arbitro e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell’odierna seduta, risulta quanto qui di seguito indicato:
Al 45° del II tempo, il direttore di gara, dopo aver notificato il provvedimento di espulsione a carico del portiere della Sanpietrese,
Tomaino Maurizio, ed avere assegnato un calcio di punizione a favore della Fortitudo Lamezia, veniva raggiunto da diversi calciatori
della Sanpietrese che protestavano. Uno di essi, il capitano Sacco Giovanni, sgambettava e spintonava il direttore di gara, facendolo
cadere a terra e provocandogli escoriazioni all’avambraccio dx, senza ulteriori conseguenze.
L’arbitro, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, si è detto certo dell’identità di Sacco Giovanni, n.9 nonché capitano della
Sanpietrese, avendolo riconosciuto chiaramente nell’immediatezza dell’evento perpetrato ai suoi danni.
Per quanto concerne la sanzione irrogata al calciatore in questione dal Giudice Sportivo Territoriale, in considerazione dell’entità e
delle modalità dei fatti ascrittigli ed in particolare dell’assenza di particolari conseguenze lesive (come espressamente precisato
dall’arbitro nel rapporto), pur tenendo conto dell’aggravante derivante dalla funzione di capitano rivestita dal Sacco, appare conforme
a giustizia ridurre la squalifica del calciatore in questione fino al 31 marzo 2010.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica al calciatore SACCO Giovanni fino al 31 MARZO 2010.
Relativamente alla tassa reclamo, si rimanda alla già menzionata decisione di questa Commissione riportata sul C.U. n.74 del 10.12.2009 del Comitato Regionale Calabria.