COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul     COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010 Decisione della Commissione Disciplinare Te

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

 

 

COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 12 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

 

 

RECLAMO n° 28 della Società U.S.D. SAN PIETRESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato

Ufficiale n° 29 del 25.11.2009 (Squalifica del calciatore SACCO Giovanni fino al 31.05.2010, squalifica del calciatore

SINOPOLI Antonio per QUATTRO gare)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il direttore di gara “a chiarimenti” alla presenza del rappresentante dell’A.I.A. Sig. Paone Antonio;

RILEVA

- in via preliminare:

1) che, nel corso della seduta del 09.12.2009, la Commissione Disciplinare Territoriale, decidendo sul reclamo dalla Società N.S.D.

San Pietrese relativamente alla gara San Pietrese-Fortitudo Lamezia del 22.11.2009 (cfr. C.U. n.74 del 10.12.2009 del Comitato

Regionale Calabria), ha deliberato sulla posizione del calciatore della reclamante Sinopoli Antonio, riservandosi la decisione in

ordine a quella del calciatore Sacco Giovanni, squalificato dal Giudice di prime cure fino al 31.05.2010, con decisione pubblicata sul

C.U. n.29 del 25.11.2009 della Delegazione Provinciale di Catanzaro;

2) che, nella suddetta seduta, veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell’arbitro della gara de qua;

- che, dal rapporto dell’arbitro e dai chiarimenti dallo stesso forniti nel corso dell’odierna seduta, risulta quanto qui di seguito indicato:

Al 45° del II tempo, il direttore di gara, dopo aver notificato il provvedimento di espulsione a carico del portiere della Sanpietrese,

Tomaino Maurizio, ed avere assegnato un calcio di punizione a favore della Fortitudo Lamezia, veniva raggiunto da diversi calciatori

della Sanpietrese che protestavano. Uno di essi, il capitano Sacco Giovanni, sgambettava e spintonava il direttore di gara, facendolo

cadere a terra e provocandogli escoriazioni all’avambraccio dx, senza ulteriori conseguenze.

L’arbitro, sentito a chiarimenti nel corso dell’odierna seduta, si è detto certo dell’identità di Sacco Giovanni, n.9 nonché capitano della

Sanpietrese, avendolo riconosciuto chiaramente nell’immediatezza dell’evento perpetrato ai suoi danni.

Per quanto concerne la sanzione irrogata al calciatore in questione dal Giudice Sportivo Territoriale, in considerazione dell’entità e

delle modalità dei fatti ascrittigli ed in particolare dell’assenza di particolari conseguenze lesive (come espressamente precisato

dall’arbitro nel rapporto), pur tenendo conto dell’aggravante derivante dalla funzione di capitano rivestita dal Sacco, appare conforme

a giustizia ridurre la squalifica del calciatore in questione fino al 31 marzo 2010.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica al calciatore SACCO Giovanni fino al 31 MARZO 2010.

Relativamente alla tassa reclamo, si rimanda alla già menzionata decisione di questa Commissione riportata sul C.U. n.74 del 10.12.2009 del Comitato Regionale Calabria.


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