COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 09 Febbraio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 104 del 09 Febbraio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n. 74 della società A.S.D. TAUREANA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato

Ufficiale n. 33 del 20.01.2010 (Ripetizione della gara Taureana - Piminoro del 9.1.2010).

L’ASD Taureana ricorre avverso il sopra indicato provvedimento del Giudice Territoriale, chiedendo la vittoria per 3-0, illustrando

fatti e circostanze del giorno della gara, ritenendo che il provvedimento di sospensione della gara da parte dell’arbitro è giustificato e

giusto. Nel caso particolare, sostiene che: al 40’ del primo tempo, al momento della seconda rete della Taureana“, l’arbitro è stato

circondato dai calciatori della squadra ospite; tali calciatori hanno usato toni, espressioni e comportamenti molto accesi; nel corso di

tali accese discussioni, si sente il colpo forte e potente del calciatore Lanza Domenico, con mano aperta, direttamente sulla nuca

dell’arbitro; che l’arbitro colpito, turbato e preoccupato per la situazione venutasi a creare e per l’aggressività dei giocatori del

Piminoro, ha chiesto ad un giocatore della Taureana, che gli si era avvicinato per proteggerlo dall’aggressione, di accompagnarlo

negli spogliatoi, chiudendo la partita, al momento dell’uscita dal campo, con il triplice fischio finale; solo nello spogliatoio l’arbitro ha

potuto mostrare il cartellino rosso al calciatore Lanza del Piminoro; nello spogliatoio, vistosi circondato da atleti e dirigenti della

squadra del Piminoro, ha chiesto ai dirigenti dell’altra squadra aiuto e soccorso venendo, pertanto, ospitato nello spogliatoio della

società Taureana.

Risulta agli atti che non vi è stata presenza di forza pubblica all’interno dello stadio ed all’esterno durante lo svolgimento della partita,

benché la società ospitante l’avesse richiesta;

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

visti gli atti ufficiali;

rilevato che la C.A.F., ha dichiarato, in diverse occasioni, vedasi ad esempio: 1) decisione 18.3.1999 app. S.P.Serre (sospensione

della gara a causa del comportamento minaccioso ed aggressivo dei sostenitori e di taluni calciatori locali), ribadendo il principio più

volte affermato dagli Organi di giustizia sportiva, in aderenza alle norme regolamentari (art.64 comma 2 delle N.O.I.F. e 7 comma 4 -

vecchio testo ed.1995) del C.G.S., che “la decisione del Direttore di gara di non portare a termine l’incontro può trovare

giustificazione solo in presenza di fatti tanto gravi da determinare il razionale convincimento di attentare alla sua incolumità ovvero di

non consentirgli di dirigere la partita in piena indipendenza di giudizio; in sostanza la situazione di pericolo deve essere reale e non

semplicemente supposta e basata su impressioni del Direttore di gara”; 2) decisione 17.6.1999 app. A.S.C.Juvequense

(sospensione della gara perché l’arbitro era stato colpito al volto con due manate dal un calciatore) “ed invero risulta agli atti che il

Direttore di gara riportò a causa dell’aggressione, solo un lieve indolenzimento, ricevendo nell’immediatezza del fatto la piena e

fattiva collaborazione di entrambe le società, sicché nella congiuntura non si era venuta a creare una situazione di pericolo

incontrollabile tale da giustificare la sospensione dell’incontro”; 3) decisione 24.5.2001 app. Senato Calcio (sospensione della gara

per simulazione di uno sputo verso l’arbitro con frasi minacciose, da parte di un calciatore espulso, che poi spingeva violentemente il

direttore di gara con entrambe le mani al petto, costringendolo ad arretrare di alcuni passi) “secondo la giurisprudenza costante

della C.A.F., perché le gare possano subire una interruzione conclusiva nel corso del loro svolgimento, a causa di violenze o di

intimidazioni gravi (da parte di calciatori o tesserati, o degli spettatori) è necessario che questi eventi abbiano posto in serio pericolo

l’incolumità degli ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipante alla competizione); ed occorre, altresì,

che l’arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze ed abbia verificato l’impossibilità di giungere alla conclusione

fisiologica della gara, dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere per far cessare gli incidenti e per ricondurre la competizione

sportiva nell’alveo della regolarità”.

Ritenuto che nella circostanza non si siano verificati atti o situazioni tanto gravi da determinare nell’arbitro il razionale convincimento

di attentati alla sua incolumità od a quella dei calciatori.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo, conferma il provvedimento del Giudice Sportivo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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