COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n° 68 della Società AMATORI PIANOPOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato
Ufficiale Amatori n° 12 del 7.1.2010 (punizione sportiva della perdita della gara Ottica Center Lamezia – Amatori Pianopoli
del 02/01/2010 col punteggio di 0-3 e penalizzazione di UN punto in classifica)
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che il reclamo è inammissibile perché, in violazione dell'art.33.comma 5, del C.G.S., la ricorrente non ha provveduto alla
comunicazione del ricorso alla controparte;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 25 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:
Collegio composto dai Sigg.ri:
- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Francesco Saverio BONACCI COMPONENTE;
- Avv. Giampiero TORALDO’ COMPONENTE;
con l’assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco Marcello.