COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010

COMITATO REGIONALE  CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  www.crcalabria.it  e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 97 del 28 Gennaio 2010

Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO n° 68 della Società AMATORI PIANOPOLI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato

Ufficiale Amatori n° 12 del 7.1.2010 (punizione sportiva della perdita della gara Ottica Center Lamezia – Amatori Pianopoli

del 02/01/2010 col punteggio di 0-3 e penalizzazione di UN punto in classifica)

LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

rilevato che il reclamo è inammissibile perché, in violazione dell'art.33.comma 5, del C.G.S., la ricorrente non ha provveduto alla

comunicazione del ricorso alla controparte;

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 25 gennaio 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;

- Avv. Francesco Saverio BONACCI COMPONENTE;

- Avv. Giampiero TORALDO’ COMPONENTE;

con l’assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Avv. Gianfranco Marcello.

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