COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 03 dicembre 2009 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 50 del 03 dicembre 2009
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
16. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO ROCCHESE – GARA ROCCHESE / CLUB GIOVANI TRAMONTI 85
DEL 24.10.2009 – 1^ CAT.
La C.D.T., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità. Invero, la società ha spedito il
reclamo medesimo, a mezzo raccomandata postale, in data 20.11.2009, non rispettando, quindi, il termine
prescritto dall’art. 46, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva (settimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del Comunicato Ufficiale). Nella fattispecie, la pubblicazione del C.U. è avvenuta il
29.10.2009, per cui il termine ultimo, per la spedizione del reclamo, era fissato al 5.11.2009. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto
della società Rocchese.