COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 08/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMI del G.S. FLAI
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 44 DEL 08/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMI del G.S. FLAIBANO - Campionato Allievi, in merito alla sanzione della ammenda di Euro 500,00 riferita alla gara del 01.11.2009 (in CC.UU. n. 13 del 04.11.2009 e n. 15 del 18.11.2009 emessi dalla Delegazione di Udine).
PREMESSO CHE
¨ In data 04.11.2009 veniva pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 13 della Delegazione di Udine il provvedimento disciplinare in forza del quale il G.S.T. infliggeva al G.S. FLAIBANO, relativamente alla gara campionato allievi del 25.10.2009, l’ammenda Euro 500,00 ai sensi dell'art. 11 punto 3 del C.G.S. “Perché un gruppo di sostenitori, al fine di innervosire un giocatore di colore della squadra avversaria, gli rivolgeva insulti di stampo razziale (I° infrazione)”;
¨ Con fax trasmesso il 10.11.2009 il G.S. Flaibano preannunciava reclamo a detta sanzione pecuniaria, allegando precedente “richiesta di colloquio urgente” asseritamente inoltrata agli organi della giustizia sportiva a mezzo fax del 06.11.2009;
¨ Con raccomandata del 12.11.2009 il G.S. Flaibano proponeva reclamo avverso la decisione del G.S.T. pubblicata nel C.U. n. 13 del 04.11.2009 e di cui sopra, lamentando la non veridicità dei fatti posti a fondamento della sanzione de qua e chiedendo l’audizione personale avanti alla C.D.T.
¨ A pagina 21 del comunicato ufficiale n. 15 emesso dalla Delegazione Provinciale di Udine il 18.11.2009, veniva pubblicata alla voce “errata corrige” la seguente precisazione: Si precisa che i provvedimenti sotto riportati, pubblicati sul C.U. n. 13 del 04.11.2009, si riferiscono alle gare disputate il 01.11.2009 e non come erroneamente riportato il 25.10.2009.
A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA Euro 500,00 FLAIBANO
Ai sensi dell'art.11 punto 3 del C.G.S. Perché un gruppo di sostenitori, al fine di innervosire un giocatore di colore della squadra avversaria, gli rivolgeva insulti di stampo razziale (I° infrazione).
¨ Con reclamo del 19.11.2009 il G.S. FLAIBANO impugnava, altresì, l’atto di rettifica de quo, ribadendo pedissequamente le ragioni di doglianza alla sanzione pecuniaria irrogata dal G.S.T. con il precedente C.U. n. 13 del 04.11.2009 per come già formulate nel reclamo del 12.11.2009, pur senza reiterare l’istanza di audizione avanti alla C.D.T.
Un tanto premesso, la C.D.T. – F.V.G. osserva che:
□ Preliminarmente alla disamina del merito, la C.D.T. deve effettuare la valutazione di ammissibilità e tempestività delle impugnazioni, essendole preclusa, nel caso negativo, ogni disamina delle ragioni di merito, a prescindere dalla loro fondatezza o meno;
□ Nel caso di specie appare incontrovertibile che la sanzione censurata dalla società sia stata irrogata dal G.S.T. con il C.U. n. 13 del 04.11.2009 in relazione alla gara disputata il 01.11.2009, sebbene questa venga erroneamente collocata temporalmente al 25.10.2009 per un evidente refuso di stampa;
□ In tale ottica, l’errata corrige pubblicato nel successivo comunicato n. 15 del 18.11.2009 svolge una funzione di emenda, volta a correggere un mero errore materiale, senza, però, incidere sulla validità e contenuto dello specifico provvedimento disciplinare che mantiene, per l’effetto, il 04.11.2009 come data di emanazione;
□ Alla luce di un tanto ed assumendo tale giorno quale dies a quo ai fini di eventuali impugnative, il reclamo del 12.11.2009 si palesa come tardivo rispetto al termine perentorio di sette giorni cui all’art. 38/2 C.G.S., restando inutile ed irrituale il preannuncio di reclamo del 10.11.2009;
□ Ulteriormente, anche a voler prescindere dal nomen iuris dei singoli atti, non si può affermare che il preannuncio di reclamo possa assurgere ex sé ad autonoma impugnativa, difettando questo del contenuto minimo necessario al raggiungimento dello scopo, ovvero anche una seppur sommaria enunciazione dei motivi di doglianza;
□ Sempre in relazione alla prima, tardiva impugnativa formalizzata dal G.S. Flaibano, emerge ex artt. 33 c. 6 e 38 c. 2 C.G.S. un ulteriore profilo di inammissibilità, dato dall’assoluta genericità ed apparenza della motivazione, laddove la recisa contestazione inerente la veridicità dei fatti descritti nel rapporto arbitrale appare dato di mera forma privo di reale contenuto.
□ Quanto al reclamo del 19.11.2009, lo stesso è improponibile, perché finalizzato a contrastare un atto interno, privo di efficacia impositiva, e quindi non autonomamente impugnabile qual è l’errata corrige di cui al comunicato n. 15 del 18.11.2009;
□ Le superiori considerazioni sono assorbenti rispetto a qualsivoglia disamina di merito che rimane, per l’effetto, preclusa alla scrivente commissione disciplinare.
P.Q.M.
La C.D.T.- FVG, in relazione ai reclami del 12.11.2009 e 19.11.2009, dichiara il primo inammissibile ed il secondo improponibile confermando, per l’effetto, la decisione assunta dal G.S.T. con il Comunicato n. 13 del 04.11.2009 e disponendo che le relative tasse vengano incamerate.