COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 14/01/2010 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO del G.S. COSEANO (
COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figclnd-fvg.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 14/01/2010
Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO del G.S. COSEANO (Terza Categoria) in merito alla squalifica per cinque gare del proprio tesserato DRIUSSI Edward Celso (in c.u. D.P. Udine 20 del 23.12.2010).
Con tempestivo reclamo il G.S. COSEANO impugnava la decisione con cui il G.S.T. aveva squalificato il suo tesserato DRIUSSI Edward Celso per cinque gare con la seguente motivazione: “Allontanato perché, dopo aver subito l'ammonizione, offendeva l'arbitro e proferiva una bestemmia. Subita la successiva espulsione, non ottemperava prontamente restando in area di rigore nonostante gli inviti dell'arbitro e dei compagni di squadra. Successivamente, mentre usciva dal terreno di gioco, continuava a proferire frasi ingiuriose verso l'arbitro miste a frasi blasfeme, e si levava inoltre la maglia di gioco e i guanti scagliando entrambi con violenza sul terreno.”
Due le lagnanze della Società: la contestazione “nella maniera più assoluta” del contenuto del referto arbitrale e, “nella denegata ipotesi in cui quanto riportato dall’Arbitro nel referto di gara fosse ritenuto dal Comitato Regionale FIGC rispondente a verità”, quella della “entità e la ragionevolezza della sanzione.”
La ulteriore lagnanza della Società, connessa alla tardività della pubblicazione del c.u. in relazione ai termini di apertura del mercato, essendo slegata dalla funzione disciplinare svolta da questa C.D.T., non può essere considerata in questa sede.
La C.D.T., per il principio della conservazione degli atti, si fa carico della impugnazione, erroneamente indirizzata al Comitato Regionale, ma deve osservare che, alla luce della normativa federale, le sei fitte pagine del reclamo sono vuote di significato, al limite della inammissibilità. La semplice negazione del contenuto del rapporto arbitrale, a maggior ragione se la reclamante non offre ma “si riserva” (di esporre quando?) ogni istanza istruttoria, non dà modo alla C.D.T. di entrare nel merito delle lagnanze, alla luce del noto principio portato a chiare lettere dall’art. 35/1.1 C.G.S.: “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Atteso che il reclamo, per essere ammissibile, “deve” essere motivato con argomentazioni compatibili con la normativa federale, affermare come fa la reclamante che “la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di gara non rispecchia minimamente gli avvenimenti succedutisi sul campo”, riservandosi ogni istanza istruttoria, corrisponde a vana enunciazione formale, deserta di ogni contenuto, e ciò indipendentemente dalla inutile corposità del reclamo. Né può dare motivazione al reclamo l’allegazione fatta dalla reclamante di molteplici precedenti giurisprudenziali, i più disparati, che lasciano il tempo che trovano in quanto nessuno di questi contempla esattamente la stessa fattispecie. Senza dire che l’autonomia di giudizio della C.D.T. non viene messa in discussione da precedenti giurisprudenziali più o meno autorevoli che siano, non trovandoci mai di fronte allo stesso caso.
Per le finalità divulgative con cui questa C.D.T. ritiene di approcciarsi al proprio compito, vale ricordare che l’art. 19/4.a) C.G.S. contempla come sanzioni “minime” per i calciatori responsabili delle infrazioni commesse in occasione o durante la gara, e sempre salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, la squalifica per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
Nel concreto: (a) la condotta gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di Gara (e solo per questo primo fatto la squalifica “minima” già ammonta a due gare ndr); (b) il linguaggio blasfemo; (c) l’atteggiamento minaccioso usato con lo sguardo e con l’avvicinarsi alla persona dell’arbitro con il dito indice puntato; (d) la mancata pronta ottemperanza all’ordine di espulsione per circa un minuto; (e) la reiterazione delle frasi ingiuriose verso l’arbitro condite di ulteriori frasi blasfeme; (f) la violenza usata verso cose, in plateale segno ulteriore di protesta e spregio verso la decisione del Direttore di Gara, costituiscono argomenti di assoluta congruità della valutazione fatta dal G.S.T. circa l’entità della sanzione.
P.Q.M.
La C.D.T. FVG respinge il reclamo e dispone per l’incameramento della tassa relativa.