COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86 dell’ 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ PENTA POMEZIA AVVERSO LA DECISIONE DE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web: e sul www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 86 dell’ 21/1/2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO DELLA SOCIETA’ PENTA POMEZIA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DEL C.R.LAZIO CON C.U. N.36 DEL 24.12.2009,CONCERNENTE LA SQUALIFICA PER 5 GARE INFLITTA AL GIOCATORE SORANI ROBERTO. E L’AMMENDA DI E.100 COMMINATA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
GARA: VETERANI – PENTA POMEZIA DEL 19.12.2009 – CAMPIONATO C5 “C2”
La Società Penta Pomezia, nel ricorso in epigrafe e in sede di audizione diretta, chiede l’annullamento o la riduzione della squalifica di 5 gare inflitta al proprio giocatore SORANI ROBERTO, nonché l’annullamento dell’ammenda di € 100,00 comminata a carico della stessa.
Relativamente alla prima questione, pone in evidenza le reiterate provocazioni dei sostenitori e giocatori locali, subite, nel corso della gara, dal suddetto calciatore, perpetuatesi anche al termine,allorquando – a seguito di nuove pesanti minacce e tentativi di aggressione da parte degli avversari (tra i quali si distingueva particolarmente SPARVOLI GRAZIANO) - nasceva una zuffa per la quale un dirigente della Penta Pomezia, al fine di evitare definitivamente il contatto fisico tra i contendenti, si adoperava e, proteggendo con la propria persona il Sorani, tentava di allontanarlo dalla mischia,conducendolo negli spogliatoi.
Lamenta però la reclamante l’impossibilità di attuare tale proposito, a causa non soltanto dall’aver trovato il cancello chiuso ma anche a causa dell’atteggiamento non collaborativo dei dirigenti avversari,a fronte della richiesta dei dirigenti della reclamante medesima tesa a rimuovere tale impedimento. Inevitabilmente,pertanto,determinandosi nuovamente vicinanza fisica tra i giocatori delle due squadre, insorgeva un ulteriore tafferuglio. Continua la Società affermando che ,a questo punto, il Sorani, esasperato, reagendo, con un gesto di stizza, peraltro nell’intento di divincolarsi da un proprio dirigente accorso per proteggerlo, lanciava in aria una bottiglietta d’acqua - già nelle sue mani in quanto stava bevendo- che, ricadendo, colpiva forse un calciatore avversario;difatti, circa l’effettività della collisione, la Società esprime dubbi, visto che il calciatore colpito continuava a partecipare attivamente alla zuffa,circostanza abbastanza inverosimile, qualora appena reduce da un trauma causato da una bottiglietta piena di acqua.
Cita tra l’altro, detta Società,a suffragio delle proprie tesi, come le situazioni sopra descritte trovino alcune conferme nelle motivazioni con cui il G.S ha squalificato un giocatore avversario ( Sparvoli Graziano),motivazioni che fanno esplicito riferimento a tentativi di aggressione attuati nei confronti di un calciatore del Penta Pomezia (Sorani Roberto).
Circa la richiesta di annullamento dell’ammenda di € 100,00 in relazione al presunto danneggiamento della porta del spogliatoio-ospiti arrecato da propri sostenitori, la ricorrente sostiene l’infondatezza del suddetto addebito .Difatti non solo asserisce che l’autore sarebbe da identificarsi in un sostenitore locale, ma anche che il fatto sarebbe stato menzionato dall’arbitro,solo a seguito delle vivaci proteste e pressioni ricevute dalle numerose persone non autorizzate presenti sul posto, mentre di contro il direttore di gara stesso, proprio durante detta verifica, effettuata a fine gara, constatando lo sganciamento e non la rottura del pannello della porta, aveva apertamente giudicato trattarsi di evento banale.
Questa Commissione ha proceduto ad una attenta ricostruzione degli accadimenti, con peculiare cura dei contenuti del referto arbitrale, come noto, fonte di prova privilegiata e degna di fede. Dall’esame dello stesso, ove è descritta puntualmente la dinamica degli episodi, emerge evidente l’intenzionalità del gesto compiuto dal Sorani, stante la considerazione che lo stesso, nonostante fosse stato fatto uscire dalla zuffa da un suo compagno prontamente intervenuto , invece di allontanarsi, si recava in prossimità delle panchine, ove si trovava una bottiglietta semipiena d’acqua e la scagliava verso i giocatori avversari colpendo il n.12 (Chelotti Francesco),tanto da lasciarlo momentaneamente scosso. Anche quest’ultima circostanza è precisamente riportata nel rapporto arbitrale.
La pericolosità di tale atto,peraltro censurato dagli stessi dirigenti della Penta Pomezia,non può essere sottaciuta analogamente ad altri elementi, desumibili dal rapporto succitato, evidenzianti, tra l’altro, alcuni biasimevoli comportamenti del Sorani resosi anch’egli autore di insulti nei confronti di giocatori avversari, da giudicare ovviamente non come unici determinanti ma certamente concausanti il disordine creatosi. Nondimeno, peraltro, anche i comportamenti minacciosi e aggressivi operati da un giocatore avversario nei confronti del Sorani risultano puntualmente illustrati nel referto arbitrale tanto da essere conseguentemente sanzionati dal giudice sportivo..
Per quanto sopra, si ritiene che la condotta del Sorani, sia stata congruamente sanzionata e pertanto non meritevole di revisione...
Non altrettanto può affermarsi, in relazione al provvedimento di ammenda. Si osserva infatti,in primo luogo, come nella circostanza sussista la carenza di un elemento essenziale ai fini della esatta attribuzione delle responsabilità in occasione di situazioni di tal genere. Ci si riferisce all’esigenza di reperire, nell’esame degli atti, l’effettuazione di una preventiva verifica,da parte del direttore di gara, prima dell’inizio dell’incontro, circa lo stato delle infrastrutture situate nell’impianto sportivo. Di contro, nel caso di specie,tale accertamento non risulta essere stato espletato, così come necessario,rilevandosi dagli atti soltanto quello attuato “a posteriori” dall’arbitro unitamente al gestore/custode del campo.
Pertanto, desumendo l’impossibilità di conoscere lo stato della porta dello spogliatoio in questione, prima della verifica effettuata non appare equo attribuire ad alcuno la responsabilità circa detto danneggiamento. Da ciò ne consegue l’inutilità di procedere ad ulteriori approfondimenti .in materia
Appare opportuno infine sottolineare come l’analisi condotta da questa Commissione abbia ovviamente esaminato anche le altre numerose argomentazioni/situazioni illustrate nel ricorso in parola, ma le stesse non sono state prese in considerazione,in quanto, alcune non trovano riscontro nel referto arbitrale - anche perché contenenti riferimenti a soggetti non inseriti nelle distinte di gara - altre ancora investono l’ambito delle decisioni tecniche dell’arbitro ove,come noto,vige il criterio della insindacabilità,
Nel quadro ora compiutamente composto , questo Organo giudicante
DELIBERA
i seguenti provvedimenti:
respinge il reclamo in argomento per la parte riguardante il calciatore SORANI ROBERTO confermando nei suoi confronti la squalifica per cinque gare;accoglie il reclamo in argomento per la parte riguardante la revoca dell’ammenda di € 100,00 e per l’effetto ne decreta l’annullamento.La tassa deve essere restituita.
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