COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86  dell’ 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D.VIGNA STELLUTI, AVVERSO I PROVVEDIM

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 86  dell’ 21/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D.VIGNA STELLUTI, AVVERSO I PROVVEDIMENTI DELL’AMMENDA DI EURO 200,00  A CARICO DELLA SOCIETA’, DELLE SQUALIFICHE  , PER QUATTRO GARE DEL SIG. VITTORIO TOUSSAN ,(ALLENATORE), E  DEI CALCIATORI, D’ONOFRIO STEFANO, FINO AL 31.05.2010 E DI  DE SANTIS FABRIZIO SINO AL 28.02.2010; ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. 5 / 22 DEL 10.12.2009

(GARA : PGS SANTA GEMMA – A.S.D. VIGNA STELLUTI, DEL 05.12.2009 , CAMPIONATO SERIE D C5 MASCHILE )

La Commissione Disciplinare territoriale ;

visto il reclamo in epigrafe ;

esaminati gli atti ufficiali;

osserva quanto segue:

In via preliminare è da stralciare dal ricorso , la posizione relativa alla squalifica per quattro gare, comminata all’allenatore Sig. Vittorio Toussan, perché il termine del provvedimento in esame non può essere assoggettato a gravame alcuno , come riportato dall’art.45 comma 3 sub b del C.G.S.

Rilevato dal referto di gara e dal suo supplemento, che al termine della competizione, mentre l’arbitro si apprestava a lasciare il terreno di gioco, il calciatore D’Onofrio Stefano dopo aver proferito frasi gravemente minacciose nei  suoi confronti , si lanciava a piedi uniti in scivolata contro lo stesso , nel tentativo di colpirlo alle gambe , senza riuscirvi per i pronti riflessi del direttore di gara che lo schivava.

Successivamente il giocatore De Santis Fabrizio, tentava di far cadere l’arbitro con uno sgambetto, però senza riuscirvi e nelle stesse circostanze lo strattonava a forza, tirandolo per la maglietta della divisa.

Sentitosi minacciato l’arbitro, lasciava il campo dirigendosi verso gli spogliatoi , inseguito in maniera minacciosa da un gruppo di calciatori del Vigna Stelluti  e da altri sostenitori , tanto che lo stesso era costretto a chiudersi nel suo spogliatoio, la cui porta d’entrata era fatta oggetto di violenze da parte  di tali intrusi intervenuti.

La reclamante nel suo ricorso , ha opposto quanto riportato dall’arbitro nel referto, dando sugli addebiti ai suoi giocatori, una versione attenuata e diversa dei fatti , riconducibili a mere contestazioni  e a un diverso rapporto di causalità tra gli accadimenti.

Sulla scorta di quanto sopra chiedeva , in via principale l’annullamento della multa inflittale, come delle squalifiche, ed in subordine la loro riduzione.

Il ricorso non è degno di accoglimento , rispetto alle inequivocabili e chiare risultanze del referto, che assurge a fonte privilegiata di prova circa il comportamento dei tesserati tenutosi durante lo svolgimento delle gare.

In particolare sulla condotta messa in essere dal D’Onofrio e dal De Santis, gravemente minacciosa e lesiva della dignità e della persona dell’arbitro.

Nel merito il D’Onofrio , dopo un iniziale susseguirsi di atteggiamenti minacciosi e di frasi gravemente offensive, dirigendosi verso  l’ufficiale di gara, manifestava la sua intenzione di colpirlo alle gambe , scivolando a piedi uniti contro il medesimo; mentre il De Santis tentava di far cadere insidiosamente l’arbitro, con uno sgambetto trattenendolo per la maglia.

Risultano pure ben evidenziate nello stesso rapporto arbitrale, le intolleranze da lui subite ,(sia con le varie minacce, che con la violenza sulle cose),  mentre questi rientrava nel suo spogliatoio, ad opera dei sostenitori della Società ricorrente, unitamente ad alcuni giocatori che si erano tolti la maglia da gioco con il chiaro intento di non farsi identificare.

- Di ciò la stessa Società è chiamata a risponderne -

A riprova di tali incresciosi fatti , l’arbitro si vedeva costretto a lasciare dopo circa un’ora l’impianto sportivo, con l’unico intervento di un inserviente, come testualmente riportato nel suo processo verbale, della Società proprietaria dell’impianto ove era stata disputata la gara.

Tanto ritenuto;

DELIBERA

Di respingere il reclamo, e ritenendo congrui e ben graduati, rispetto alla reale portata degli eventi, tutti i provvedimenti del primo Giudice, conferma le squalifiche dei calciatori D’Onofrio Stefano sino al 31.05.2010 e De Santis Fabrizio sino al 28.02.2010, come l’ammenda di euro 200,00 a carico della Società A.S.D. Vigna Stelluti .

La tassa reclamo versata va incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it