COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 86  dell’ 21/1/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO DELL’A.S.D. CAIRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALI

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito Web:  e sul www.crlazio.it

Comunicato Ufficiale N° 86  dell’ 21/1/2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

RECLAMO DELL’A.S.D. CAIRA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.04.2010 DEL CALCIATORE CIVITILLO LUCA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA  DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE , CON COMUNICATO UFFICIALE N.20 DEL 24.12.2009

(GARA A.S.D. CAIRA – A.S.D. GALLINARO DEL 19.12.2009 , CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALI FROSINONE)

La Commissione disciplinare territoriale;

visto il reclamo in epigrafe;

esaminati gli atti ufficiali;

osserva quanto segue:

Il giocatore Civitillo Luca, veniva espulso dal campo per doppia ammonizione; alla notifica del provvedimento avvicinava il suo volto a quello dell’arbitro proferendo minacce.

Mentre il direttore di gara si allontanava , gli andava addosso con la pancia rifiutandosi di uscire dal terreno di gioco, fino all’intervento dell’allenatore della Società.

La reclamante esponeva nel suo ricorso, una versione attenuata dei fatti riconducendo il comportamento del proprio tesserato, quale la permanenza dello stesso in campo nonostante il provvedimento dell’espulsione, al solo scopo di chiedere spiegazioni, sia in merito alla sua ammonizione che sulla decisione sfavorevole subita dalla sua squadra.

Pertanto l’istante chiedeva una riduzione della squalifica inflitta.

Tale versione va disattesa, considerando per di più che la Società ricorrente, tralascia alcuna giustificazione o deduzione contraria sull’ulteriore e rilevante condotta gravemente minacciosa del calciatore, messa in essere nei confronti del direttore di gara, riportando ogni fatto ad un mero diverbio; cosa questa invece ben evidenziata nelle chiare e circostanziate risultanze del referto di gara che non lascia modo ad altra interpretazione e che costituisce per l’art.35 al comma 1.1. fonte privilegiata di prova.

Considerando che le azioni da sancire sono sicuramente censurabili, con speciale riferimento alla condotta e alle parole gravi e minacciose del Civitillo contro la persona e la dignità propria del direttore di gara;

Ritenuto tuttavia che sulla base di un’attenta valutazione di tutti gli elementi che hanno caratterizzato l’intero episodio, ( quale un susseguirsi di atteggiamenti puramente minacciosi, privi di ogni effetto lesivo per la persona dell’arbitro), in cui ha sicuramente influito nelle circostanze, lo stato emotivo del giovane giocatore; possa addivenirsi a giudizio di questo Organo, - anche nel voler considerare l’episodio nella sola ottica del referto- , ad una parziale riduzione della squalifica inflitta, onde renderla più equa rispetto all’effettiva consistenza dell’episodio stesso.

DELIBERA

Di ridurre dal 30.04.2010 al 31.03.2010 la squalifica del calciatore CIVITILLO LUCA , di cui al provvedimento del Giudice sportivo della Delegazione  Provinciale di Frosinone , con Com.Uff.n. 20/ 11 del 24.12.2009 .

La tassa reclamo versata va restituita.

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