COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 5 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplinare T
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38
del 5 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Reclamo Società OVADA calcio avverso le decisioni del
Giudice Sportivo pubblicate al punto 5.1.5 sul Comunicato
Ufficiale n. 32 del 22.10.2009 del Comitato Regionale Piemonte e
Valle d’Aosta, in relazione alla gara VIGNOLESE – OVADA
CALCIO del 17.10.2009, Campionato Regionale Juniores
Con ricorso inviato in data 26.10.2009 la società OVADA CALCIO si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato la squalifica per quattro gare al
proprio giocatore PRIANO Emilio e ne chiede la riduzione.
La società ricorrente, pur manifestando il rincrescimento per quanto accaduto, sostiene
che la sanzione è eccessiva rispetto alla gravità della condotta del Priano il quale si
sarebbe semplicemente reso responsabile di una spinta al giocatore avversario senza
proferire insulti, ed avere inoltre reclamato con il direttore di gara.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova ricordare che nel giudizio sportivo
il referto arbitrale, come dettato dall’art 35 C.G.S., costituisce piena prova e non può
essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore.
Nel caso in specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso la
condotta del Priano. Il comportamento descritto è certamente qualificabile come violento
e pertanto la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera:
• di respingere il ricorso di cui trattasi;
• di confermare la squalifica di quattro gare al giocatore PRIANO Emilio;
• di disporre l’addebito alla società A.S.D. OVADA CALCIO della relativa tassa
reclamo di €130,00 che risulta non versata.