COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disci
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41
del 19 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
e) Delibera della Commissione disciplinare in relazione al
reclamo presentato dal signor Maurizio BARTOLINI Presidente
pro tempore dell’UNIONE SPORTIVA CERESOLE D’ALBA contro
la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 16 del 5
novembre 2009 che ha inibito il medesimo fino al 30 giugno 2010
dallo svolgimento di ogni attività
Con il reclamo in oggetto il BARTOLINI contesta la decisione del giudice sportivo
ritenendola infondata e comunque chiedendo una congrua riduzione della medesima
sanzione.
In realtà il reclamo presenta un problema di legittimazione in quanto il Presidente stesso
ricorrente in prima persona – essendo inibito – non poteva rappresentare la società per
conto della quale asserisce di aver proposto il reclamo.
Laddove il reclamo comunque fosse da intendere come proposto a titolo personale (cosa
che, per le espressioni usate, pare comunque non pacifica) deve essere comunque
rigettato.
I fatti rappresentati dal direttore di gara – per la verità risentito telefonicamente e di nuovo
confermati – sono da censurare.
Il signor BARTOLINI peraltro al momento della commissione dei fatti non solo rivestiva la
qualifica di collaboratore dell’arbitro (e dunque investito anche di un compito di maggiore
responsabilità) ma era anche appunto – come da lui sottolineato – Presidente pro
tempore della società e dunque per ciò stesso in una posizione che deve essere di
esempio per tutte le persone tesserate e non che si recano alle partite.
Si aggiunga che proprio il fatto di aver rivestito per molti anni il ruolo di arbitro deve
convincerlo ancor di più della delicatezza e della funzione connessa a tale ruolo.
Fatti che contribuiscono a rendere ancor meno plausibile quanto contestatogli.
PQM
La CD delibera di respingere il reclamo e di confermare l’inibizione fino al 30 giugno 2010.