COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 42 del 26 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 42
del 26 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
c) Ricorso della società A.S.D. MILLENNIUM avverso decisione
del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 21 del 5\11\2009 della
Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara
ARBORIO - MILLENNIUM disputata in data 1\11\2009, Campionato
di II Categoria Girone C
Con ricorso inviato in data 12\11\2009 la Società MILLENNIUM si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’inibizione fino al 31\12\2009
il massaggiatore sig. BELLINI Sacha e la società medesima con l’ammenda per € 100 ne
chiede la revoca o la riduzione.
La società ricorrente sostiene che il dirigente sanzionato ha tenuto un comportamento
assolutamente impeccabile e che i calci alla porta d’ingresso dello spogliatoio del direttore
di gara non si so9no verificati. A riprova viene allegata dichiarazione della società
avversaria in cui si afferma che non è stato riscontrato nessun tipo di danno a detta porta.
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce
piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art..
35 C.G.S).
Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara riporta in modo puntuale e preciso la
condotta del BELLINI, erroneamente qualificato dirigente addetto all’arbitro nel
provvedimento impugnato, il quale, espulso per proteste, si attardava ad uscire
pronunciando invettive volgari nei confronti del direttore di gara. Una volta fuori dal recinto
di gioco continuava nella propria condotta oltraggiosa reiterando gli insulti.
Al termine della gara, l’arbitro udiva dall’interno dello spogliatoio vibrare dei colpi contro la
porta d’ingresso e, dischiusala per constatare l’accaduto, rilevava la presenza nei pressi
dell’uscio di alcuni giocatori del MILLENNIUM.
Le condotte descritte vanno considerate maleducate e disdicevoli e, pertanto, si ritengono
eque le sanzioni applicate dal Giudice di primo grado.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare,
RIGETTA
il reclamo della società MILLENNIUM dichiarando la medesima tenuta al pagamento della
relativa tassa pari ad € 130 che non risulta versata