COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 17 Dicembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 46

del 17 Dicembre 2009

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

d) Reclamo Societa’ U. S .ARDOR SAN FRANCESCO avverso la

decisione del Giudice Sportivo pubblicata al punto 4.1.13 sul

Comunicato Ufficiale n. 43 del 03.12.2009 del Comitato Regionale

Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla gara ARDOR S.

FRANCESCO - LASCARIS del 29.11.2009, Campionato Allievi

Regionali Girone D

La Società U.S Ardor S. Francesco con il reclamo inviato in data 09.12.2009 si duole

della squalifica sino al 02.01.2010 inflitta dal Giudice Sportivo al proprio allenatore

FONTANA Salvatore in riferimento alla gara in oggetto.

Il reclamo non viene preso in esame in ragione di quanto disposto dall’ art. 45 comma 3

lettera b) del C.G.S. che fra i provvedimenti non impugnabili ed immediatamente esecutivi

contempla “l’inibizione per dirigenti ovvero squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad

un mese”.

Pertanto la Commissione Disciplinare delibera:

• di dichiarare inammissibile il proposto ricorso;

• di disporre l’addebito alla società U.S. SAN FRANCESCO della relativa

tassa reclamo di € 62,00 che non risulta versata.

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