COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 41 del 19 Novembre 2009 Delibera della Commissione Disciplin
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 41
del 19 Novembre 2009
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
a) Reclamo proposto dalla A.S.D. POLISPORTIVA ROCCHESE
avverso le deliberazioni del Giudice sportivo in riferimento alla
gara ROCCHESE – MONTANARO disputata l’11/10/09 nell’ambito
del Campionato di Seconda Categoria – Girone G. (C. U. N° 13
del 15/10/09 della Delegazione Distrettuale di Ivrea)
Con il reclamo in oggetto, la A.S.D. POLISPORTIVA ROCCHESE contesta le decisioni
assunte dal Giudice sportivo e contenute nel C.U. n° 13 del 15/11/09 della Delegazione
Distrettuale di Ivrea, sostenendo che le stesse sono basate su una ricostruzione dei fatti
risultante da un rapporto arbitrale inesatto e chiede che venga ridotta la squalifica fino al
30/11/09 inflitta al proprio allenatore Sig. SORBELLO Salvatore.
In particolare, la Società reclamante nega che il proprio allenatore, al termine della gara
ROCCHESE – MONTANARO disputata l’11/10/09 nell’ambito del Campionato di Seconda
Categoria - Girone G, durante lo svolgimento del terzo tempo, abbia stretto con eccessiva
forza, in modo provocatorio, la mano del direttore di gara.
La Società reclamante ammette, tuttavia, che la vigorosità della stretta di mano, pur non
essendo prevenuta, sia stata determinata da uno stato impulsivo e sia da attribuirsi al
nervosismo del momento.
In un primo momento la A.S.D. POLISPORTIVA ROCCHESE aveva espresso il desiderio
di essere sentita, nella persona del suo Presidente, nonché di tutta una serie di altre
persone a conoscenza dei fatti, ma, con successivo fax, inviato in data odierna,
rinunciava espressamente a tale richiesta.
Le contestazioni avanzate dalla Società reclamante nei confronti del rapporto arbitrale,
che costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello
svolgimento delle gare, non possono trovare pieno accoglimento.
L’ episodio in questione, pur essendo riconducibile ad un odioso comportamento, data la
natura non particolarmente violenta, consente, d’altro canto, di rendere accoglibile il
reclamo solamente in ordine alla congruità della sanzione adottata.
Per questi motivi, in parziale accoglimento del proposto ricorso, la Commissione
disciplinare territoriale
DELIBERA
di ridurre fino al 16/11/09 la squalifica inflitta al Sig. SORBELLO Salvatore, nulla
disponendo per quanto attiene la tassa di reclamo, che non risulta versata dalla Società
reclamante.