COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 21 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplina

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 51

del 21 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

b) Ricorso della società A.S.D. SAN DONATO avverso decisione

del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 45 del 10.12.2009 del

Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta Aosta, in relazione

alla gara SAN DONATO –BUSSOLINO SPORT disputata in data

22.11.2009, Campionato di I Categoria Girone D

Con ricorso inviato in data 17\12\2009 la Società SAN DONATO si duole del

provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha rigettato il reclamo della società medesima

omologando il risultato della gara indicata in oggetto conseguito sul campo e chiede che

ne venga disposta la ripetizione.

La società ricorrente fonda la propria richiesta sulla dichiarazione fatta sottoscrivere

all’arbitro a fine gara in cui si riconosce essersi “verificato un errore tecnico arbitrale che

ha condizionato chiaramente l’esito finale della partita”. Tale errore consiste nel non aver

consentito l’esecuzione di un calcio di rigore assegnato alla squadra di casa a tempo

scaduto.

Il ricorso non merita accoglimento.

Prima di esaminare i motivi che giustificano la soluzione adottata, pare opportuno

riepilogare brevemente i fatti ricostruiti in modo pressoché analogo sia nel supplemento di

rapporto dell’arbitro che nel reclamo del SAN DONATO.

Al termine della gara, sul risultato di uno a uno, l’arbitro decideva di concedere tre minuti

di recupero. Il gioco, tuttavia, proseguiva fino al 93’e50’’ allorquando veniva assegnato un

rigore alla squadra di casa. La decisione provocava proteste ed intemperanze da parte

dei giocatori della squadra ospite, sanzionate con altro provvedimento del Giudice

Sportivo. Come puntualmente riferito nel supplemento di rapporto, sedata la situazione,

l’arbitro si avvedeva che l’azione che aveva dato origine al penalty era avvenuta fuori del

tempo massimo concesso e, dopo averne reso edotti i calciatori, riconoscendo la propria

negligenza, fischiava il termine dell’incontro senza consentire l’esecuzione della massima

punizione.

Nel caso in esame la norma cui occorre fare riferimento al fine di stabilire la possibilità

degli Organi della giustizia sportiva di incidere sui risultati delle gare è l’art. 17 comma 4

C.G.S. che recita: “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro

natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della

giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità di

svolgimento della gara.”. Detti Organi, nel’esercizio di tali poteri possono omologare il

risultato conseguito ovvero applicare la punizione sportiva della perdita della gara ovvero

disporne la ripetizione come richiesto dalla ricorrente.

Dalla lettura della norma si evince come non sia sufficiente a giustificare l’intervento della

Giustizia sportiva che un fatto anomalo abbia condizionato l’esito della gara il che, nel

caso di specie è difficilmente contestabile ed è stato riconosciuto dallo stesso direttore di

gara in quella sorta di dichiarazione\reclamo sottoscritta a richiesta del Presidente del

SAN DONATO. E’ altresì necessario che detto fatto anomalo non consista in un errore

tecnico ovverosia in un’erronea applicazione del regolamento da parte di chi ha il compito

di dirigere la gara.

Il Giudice di primo grado ha, correttamente richiamato l’attenzione sulla regola n. 5 del

Regolamento del gioco del calcio “che assegna all’arbitro la funzione di cronometrista e

di unico responsabile del computo del tempo che è demandato alla sua esclusiva

discrezionalità”.

E’ discutibile se, nella circostanza, la regola indicata abbia trovato corretta applicazione,

ma tale discussione non differisce per nulla dalle diatribe che occupano i c.d. moviolisti

ogni domenica sulla sussistenza degli estremi di un calcio di rigore o di un fuorigioco

assegnati nelle partite di calcio professionistico.

D’altro canto di errore tecnico si parla anche nella dichiarazione\reclamo redatta dal

Presidente della società ricorrente e sottoscritta dall’arbitro e, pertanto, va confermato il

provvedimento del Giudice Sportivo.

Per questi motivi, la Commissione Disciplinare

RIGETTA

il reclamo della società A.S.D. SAN DONATO disponendo l’incasso della relativa tassa

già versata.

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