COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 21 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplina
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 51
del 21 Gennaio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Ricorso della società A.S.D. SAN DONATO avverso decisione
del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 45 del 10.12.2009 del
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta Aosta, in relazione
alla gara SAN DONATO –BUSSOLINO SPORT disputata in data
22.11.2009, Campionato di I Categoria Girone D
Con ricorso inviato in data 17\12\2009 la Società SAN DONATO si duole del
provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha rigettato il reclamo della società medesima
omologando il risultato della gara indicata in oggetto conseguito sul campo e chiede che
ne venga disposta la ripetizione.
La società ricorrente fonda la propria richiesta sulla dichiarazione fatta sottoscrivere
all’arbitro a fine gara in cui si riconosce essersi “verificato un errore tecnico arbitrale che
ha condizionato chiaramente l’esito finale della partita”. Tale errore consiste nel non aver
consentito l’esecuzione di un calcio di rigore assegnato alla squadra di casa a tempo
scaduto.
Il ricorso non merita accoglimento.
Prima di esaminare i motivi che giustificano la soluzione adottata, pare opportuno
riepilogare brevemente i fatti ricostruiti in modo pressoché analogo sia nel supplemento di
rapporto dell’arbitro che nel reclamo del SAN DONATO.
Al termine della gara, sul risultato di uno a uno, l’arbitro decideva di concedere tre minuti
di recupero. Il gioco, tuttavia, proseguiva fino al 93’e50’’ allorquando veniva assegnato un
rigore alla squadra di casa. La decisione provocava proteste ed intemperanze da parte
dei giocatori della squadra ospite, sanzionate con altro provvedimento del Giudice
Sportivo. Come puntualmente riferito nel supplemento di rapporto, sedata la situazione,
l’arbitro si avvedeva che l’azione che aveva dato origine al penalty era avvenuta fuori del
tempo massimo concesso e, dopo averne reso edotti i calciatori, riconoscendo la propria
negligenza, fischiava il termine dell’incontro senza consentire l’esecuzione della massima
punizione.
Nel caso in esame la norma cui occorre fare riferimento al fine di stabilire la possibilità
degli Organi della giustizia sportiva di incidere sui risultati delle gare è l’art. 17 comma 4
C.G.S. che recita: “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro
natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della
giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura abbiano avuto influenza sulla regolarità di
svolgimento della gara.”. Detti Organi, nel’esercizio di tali poteri possono omologare il
risultato conseguito ovvero applicare la punizione sportiva della perdita della gara ovvero
disporne la ripetizione come richiesto dalla ricorrente.
Dalla lettura della norma si evince come non sia sufficiente a giustificare l’intervento della
Giustizia sportiva che un fatto anomalo abbia condizionato l’esito della gara il che, nel
caso di specie è difficilmente contestabile ed è stato riconosciuto dallo stesso direttore di
gara in quella sorta di dichiarazione\reclamo sottoscritta a richiesta del Presidente del
SAN DONATO. E’ altresì necessario che detto fatto anomalo non consista in un errore
tecnico ovverosia in un’erronea applicazione del regolamento da parte di chi ha il compito
di dirigere la gara.
Il Giudice di primo grado ha, correttamente richiamato l’attenzione sulla regola n. 5 del
Regolamento del gioco del calcio “che assegna all’arbitro la funzione di cronometrista e
di unico responsabile del computo del tempo che è demandato alla sua esclusiva
discrezionalità”.
E’ discutibile se, nella circostanza, la regola indicata abbia trovato corretta applicazione,
ma tale discussione non differisce per nulla dalle diatribe che occupano i c.d. moviolisti
ogni domenica sulla sussistenza degli estremi di un calcio di rigore o di un fuorigioco
assegnati nelle partite di calcio professionistico.
D’altro canto di errore tecnico si parla anche nella dichiarazione\reclamo redatta dal
Presidente della società ricorrente e sottoscritta dall’arbitro e, pertanto, va confermato il
provvedimento del Giudice Sportivo.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
RIGETTA
il reclamo della società A.S.D. SAN DONATO disponendo l’incasso della relativa tassa
già versata.