COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 51 del 21 Gennaio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare T

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 51

del 21 Gennaio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale

e) Ricorso della società A.S.D. GOLINPAR avverso decisione del

Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 28 del 17.12.2009 della

Delegazione Provinciale di Novara, in relazione alla gara

GOLINPAR – ROMAGNANO CALCIO disputata in data 12.12.2009,

Campionato Allievi Provinciali fascia B

Con ricorso inviato in data 24.12.2009 la Società GOLINPAR si duole del provvedimento

con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con la squalifica per otto gare il giocatore

GHIOTTI Matteoe ne chiede la riduzione.

La società ricorrente non giustifica il comportamento violento del proprio tesserato ma

ritiene eccessiva l’entità della sanzione inflitta considerato che il GHIOTTI era stato in

precedenza spinto ed insultato dall’avversario preso a pugni.

Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento.

Ritiene questa Commissione che la sanzione inflitta si discosti eccessivamente dal

minimo previsto dall’art. 19 comma 4 C.G.S.

In effetti, anche a voler considerare la condotta tenuta dal GHIOTTI nei confronti del

calciatore avversario gravemente violenta in ragione dei tre pugni vibrati, va rilevato che il

giocatore sanzionato era stato violentemente spintonato da quello stesso avversario tanto

da cadere a terra e che i colpi inferti non hanno avuto particolari effetti lesivi se quello

stesso avversario (anch’egli espulso) ha tentato di rientrare in campo per aggredire

nuovamente il GHIOTTI.

Ora l’art 19 comma 4 lett. c) C.G.S. prevede la sanzione minima di cinque giornate di

squalifica nei casi di particolare gravità della condotta violenta ai danni di calciatori

avversari ed entro tale limite appare equo applicare la sanzione nel caso in esame.

Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del ricorso in atti,

RIDUCE

a cinque gare di squalifica la sanzione a carico del calciatore GHIOTTI Matteo.

Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.

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