COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 11 Febbraio 2010 Delibera della Commissione DIsciplinare G.S. FURTEI e del proprio tesserato CAU GI

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2009/2010 - Decisione pubblicata sul sito web:  www.figc-sardegna.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N°33 del 11 Febbraio 2010

Delibera della Commissione DIsciplinare

G.S. FURTEI e del proprio tesserato CAU GIACOMO – (Campionato di 3^ Categoria Delegazione Provinciale di Cagliari).

Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 25 del 28.01.2010.

Gara I Bixiaus de Seddori / Furtei del 24.01.2010.

Con due distinti reclami che in questa sede vengono riuniti la Società Furtei ed il calciatore Cau Giacomo (del Furtei) hanno impugnato i seguenti provvedimenti sanzionatori. Quanto alla società Furtei:

1)  la squalifica del calciatore Etzi Sandro per tre giornate, per espressioni ingiuriose rivolte all’arbitro alla fine dell’incontro;

2)  la squalifica per quattro gare effettive del giocatore Leo Michele, per essere stato espulso dal campo, dopo aver colpito a gioco fermo un avversario con calci e pugni;

3)  la squalifica per quattro gare effettive del giocatore Melas Maurizio, per aver colpito a gioco fermo un avversario con calci e pugni;

4)  la perdita della gara col risultato di 3 a 0 in favore della squadra avversaria, a carico della società Furtei, in quanto, dopo l’espulsione del proprio calciatore Carta Frank, al 44° minuto del secondo tempo, essa si trovava con n° 6 giocatori, ovvero senza il numero minimo previsto per poter proseguire la disputa della gara.

Il giocatore Cau Giacomo ha a sua volta impugnato la sanzione della squalifica per tre giornate effettive inflitta nei suoi confronti, per aver rivolto all’arbitro, a fine incontro, espressioni ingiuriose.

I reclamanti hanno contestato l’entità dei provvedimenti, ritenendoli immotivati e sproporzionati ed hanno domandato un’equa riduzione delle squalifiche nonché, quanto al Furtei la revoca della sanzione sportiva della perdita dell’incontro.

La Commissione ha convocato a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato il proprio referto, precisando che i comportamenti sanzionati non ebbero seguito e furono immediatamente sedati.

La Commissione, quanto ai provvedimenti consistiti nelle squalifiche inflitte ai giocatori, considera la portata degli episodi non di particolare gravità, e tali da farli inquadrare nell’ambito di una scomposta e deprecabile reazione, trascesa, in alcuni casi, in atti di violenza verso gli avversari, subito circoscritti e privi di conseguenze.

Il provvedimento della perdita dell’incontro per 3 a 0 a carico della società Furtei va viceversa confermato, in conseguenza dell’accertata mancanza del numero minimo di giocatori, conseguente alla espulsione del giocatore Carta Frank.

Per tali motivi, la Commissione, in accoglimento del reclamo, limitatamente alle squalifiche inflitte, le riduce tutte a n° 2 giornate effettive, riguardanti i giocatori Etzi Sandro, Leo Michele, Melas Maurizio e Cau Giacomo.

Dispone il non addebito della tassa.

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