COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°52 del 18/03/2010 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S.D. PUCETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°52 del 18/03/2010
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S.D. PUCETTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE INFLITTA AL CALCIATORE LUCA SERITTI IN RELAZIONE ALLA GARA PUCETTA / CAPPELLE DEI MARSI DISPUTATA IL 28/02/10 PER IL CAMPIONATO TERZA CATEGORIA GIRONE “B” (C.U. N° 26 DEL 04.03.10 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
Con appello ritualmente proposto la Società A.S.D. Pucetta ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. perché il Seritti calciava il pallone verso l’arbitro senza colpirlo e successivamente lo ingiuriava.
Ha dedotto l’appellante che i fatti riportati dall’arbitro corrispondono al vero ma che l’autore di tali fatti non è stato il Sig. Luca Seritti bensì il Sig. Cotturone Roberto.
L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando che al termine della gara veniva espulso il Sig. Seritti Luca che era stato in grado di riconoscere perché già ammonito nel corso della gara.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La versione dei fatti fornita dalla società appellante non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali, visto che l’arbitro ha confermato, con estrema chiarezza, di avere individuato nel Sig. Seritti Luca l’autore dei fatti contestati.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo di addebitarsi la relativa tassa.