COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.1. OPPOSIZIONE A.C. PORTO VIRO

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 44 del 27/1/2010 –

Squalifica per tre giornate giocatore Forin Christian - Campionato di Promozione

La Società A.C. Porto Viro ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale

Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 44 del 27/1/2010 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per

tre giornate a carico del giocatore Forin Christian : “per ripetuti gesti triviali nei riguardi dei sostenitori ospiti presenti nelle

tribune”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Porto Viro;

vista la documentazione ufficiale in atti;

sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato integralmente lo svolgimento dei fatti come riferito nel referto di

gara;

ritenuto che, in questo quadro di riferimento, i provvedimenti comminati dal Giudice Sportivo in relazione ai riferiti episodi

oggetto del giudizio devono essere confermati;

considerato il principio secondo il quale nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata,

ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di rigettare l’opposizione presentata dall’A.C. Porto Viro;

- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Forin Christian;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it