COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.1. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.1. OPPOSIZIONE A.C. PORTO VIRO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 44 del 27/1/2010 –
Squalifica per tre giornate giocatore Forin Christian - Campionato di Promozione
La Società A.C. Porto Viro ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 44 del 27/1/2010 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per
tre giornate a carico del giocatore Forin Christian : “per ripetuti gesti triviali nei riguardi dei sostenitori ospiti presenti nelle
tribune”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società A.C. Porto Viro;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito per le vie brevi l’arbitro, il quale ha confermato integralmente lo svolgimento dei fatti come riferito nel referto di
gara;
ritenuto che, in questo quadro di riferimento, i provvedimenti comminati dal Giudice Sportivo in relazione ai riferiti episodi
oggetto del giudizio devono essere confermati;
considerato il principio secondo il quale nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata,
ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dall’A.C. Porto Viro;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del calciatore Forin Christian;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.