COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. OPPOSIZIONE

COMITATO REGIONALE VENETO  Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul

COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010

Delibera della Commissione Disciplinare

4.2.2. OPPOSIZIONE A.C.D. SAN MARTINO SPEME

Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 20/1/2010 –

Squalifica per quattro giornate giocatore Tosi Massimo - Campionato di Promozione

La Società A.C.D. San Martino Speme ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo

Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 41 del 20/1/2010 con la quale é stata adottata la sanzione della

squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Tosi Massimo : “a fine gara assumeva contegno irriguardoso nei

confronti dell’arbitro a cui stringeva con forza la mano provocandogli leggero dolore e pronunciando altresì frasi offensive,

si toglieva la maglia ma veniva allontanato”.

La Commissione Disciplinare Territoriale

esaminato il ricorso presentato dalla Società ACD San Martino Speme;

vista la documentazione ufficiale in atti;

valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in

esame e che appare congrua;

considerato altresì che, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S., il rapporto dell’arbitro dell’arbitro riveste valore di

prova piena e privilegiata nel procedimento disciplinare

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale

delibera

- di respingere l’opposizione presentata dall’A.C. D. San Martino Speme;

- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Tosi Massimo;

- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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