COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010 Delibera della Commissione Disciplinare 4.2.2. OPPOSIZIONE
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2009/2010 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 46 del 03 Febbraio 2010
Delibera della Commissione Disciplinare
4.2.2. OPPOSIZIONE A.C.D. SAN MARTINO SPEME
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 41 del 20/1/2010 –
Squalifica per quattro giornate giocatore Tosi Massimo - Campionato di Promozione
La Società A.C.D. San Martino Speme ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo
Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 41 del 20/1/2010 con la quale é stata adottata la sanzione della
squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Tosi Massimo : “a fine gara assumeva contegno irriguardoso nei
confronti dell’arbitro a cui stringeva con forza la mano provocandogli leggero dolore e pronunciando altresì frasi offensive,
si toglieva la maglia ma veniva allontanato”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società ACD San Martino Speme;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che riflette, sul piano fattuale e sanzionatorio, le vicende in
esame e che appare congrua;
considerato altresì che, ai sensi dell’art. 35,comma 1.1. del C.G.S., il rapporto dell’arbitro dell’arbitro riveste valore di
prova piena e privilegiata nel procedimento disciplinare
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dall’A.C. D. San Martino Speme;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del calciatore Tosi Massimo;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.